Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1591 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per la Toscana, pronunciando sul ricorso proposto dalla Coop. L.A.T. s.r.l. e dalla E. s.r.l., nelle qualità ut supra, avverso la determinazione dirigenziale n. 643 del 25 novembre 2009, di aggiudicazione – all’esito di gara a procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e al prezzo base d’asta di euro 1.100.000,00 – del servizio di spazzamento delle aree pubbliche dell’Argentario e di altri servizi collaterali in favore della T.S.T. s.r.l., nonché avverso gli atti presupposti, connessi e consequenziali della procedura di gara, provvedeva come segue:

– (i) respingeva il primo motivo di ricorso, col quale le istanti avevano denunziato la violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara per aver l’aggiudicataria inserito l’elenco prezzi nel plico "C" anziché nel plico "B", ritenendo che tale errore fosse ascrivibile a un’erronea formulazione del bando, il quale sul punto recava un’indicazione contraddittoria, con conseguente prevalenza del principio del favor partecipationis;

– (ii) respingeva, altresì, il secondo motivo di ricorso, col quale le istanti avevano dedotto il vizio di eccesso di potere per l’eccessiva brevità (ca. due ore) della valutazione della copiosa documentazione oggetto di verifica tecnica da parte della commissione di gara, escludendo la sussistenza di profili di illogicità o irrazionalità tali da inficiare la valutazione dei vari aspetti tecnici ad opera della commissione;

– (iii) disattendeva, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale era stata dedotta l’illegittima valutazione dell’offerta economica presentata dalla Tekneko, intimamente contraddittoria e contenente voci di costo non contemplate nell’offerta tecnica, rilevando che la voce "costi complessivi" si riferiva alla gestione, e non all’acquisto, dei servizi migliorativi rispettivamente dei mezzi all’uopo impiegati, offerti dall’aggiudicataria, ed escludendone dunque qualsiasi contraddittorietà;

– (iv) dichiarava le spese di causa interamente compensate fra le parti.

2. Avverso tale sentenza interponevano appello le ricorrenti soccombenti, sostanzialmente riproponendo i motivi dedotti in primo grado, sebbene adattati all’impianto motivazionale della gravata sentenza.

3. Costituendosi, l’appellato Comune di Monte Argentario riproponeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della determinazione dirigenziale n. 581 del 20 ottobre 2009, da qualificare come provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre l’impugnata determinazione n. 643 del 25 novembre 2009 assumerebbe mera valenza ricognitiva del provvedimento precedente. Nel merito, contestava la fondatezza dell’appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

4. Si costituiva altresì l’appellata Tekneko, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto con rifusione di spese.

5. Disattesa con ordinanza n. 2697/2010 del 9 giugno 2010 l’istanza di sospensiva, la causa all’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 veniva trattenuta in decisione, con pubblicazione del dispositivo (previa relativa richiesta di parte) in data 22 dicembre 2010.

6. L’appello è infondato e va disatteso.

6.1. Privo di pregio è il motivo d’appello proposto avverso la statuizione, di cui sopra sub 1.(i).

Sebbene l’art. 3 del disciplinare di gara prevedesse che nella busta "B", contenente l’offerta tecnica, dovesse essere "inserito l’allegato 1 al C.S.A. (punto a4) debitamente compilato e riferito all’elenco prezzi unitari sulla mano d’opera, sui servizi compiuti (A) e sui servizi compiuti integrativi (B)" (v. così, il passaggio testuale a p. 7 del disciplinare di gara, sostanzialmente ripreso a p. 9), l’allegato 1 del capitolato speciale d’appalto recava l’indicazione "da inserire nella busta C offerta economica" (v. p. 29 del capitolato con relativi allegati), sicché le prescrizioni della lex specialis, in combinazione con i moduli ivi richiamati predisposti dalla stazione appaltante, contenevano indicazioni contraddittorie ed equivoche in ordine al plico, nel quale inserire l’allegato 1 relativo all’elenco prezzi (se, cioè, nella busta "B" contenente l’offerta tecnica, oppure nella busta "C" contenente l’offerta economica).

A fronte di siffatte contraddittorie prescrizioni dettate dal disciplinare di gara e dagli allegati ivi richiamati da compilare dalle imprese partecipanti, la decisione della commissione di gara di non escludere l’aggiudicataria dalla gara è stata correttamente ritenuta legittima dai primi giudici, in quanto conforme al principio di garantire, in presenza di clausole non chiare della lex specialis, per quanto possibile la massima partecipazione alla gara, tanto più che nel caso di specie dall’erroneo inserimento dell’elenco prezzi nella busta contenente l’offerta economica non risultava minimamente leso il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica, conseguendone unicamente l’attribuzione, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, di un punteggio pari a 0 in relazione all’aspetto in questione (in parte qua era previsto un punteggio fino a 5 punti; v. pp. 9 e 10 del disciplinare di gara).

Né, infine, può essere ritenuta sufficiente la fugace pubblicazione della modifica dell’allegato 1 del capitolato speciale sul sito internet dell’amministrazione appaltante, pochi giorni prima della scadenza stabilita per la presentazione della domande di partecipazione alla gara, avendo la Tekneko fatto ragionevole affidamento sulla situazione esistente al momento della pubblicazione del bando – richiamante l’allegato 1 del capitolato speciale – sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I., né sussistendo prova alcuna della conoscenza effettiva, da parte della Tekneko, della modifica apparsa sul sito.

6.2. Destituito di fondamento è, altresì, il motivo d’appello proposto avverso la statuizione, di cui sopra sub 1.(ii), non potendosi dal tempo impiegato dalla commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche – nel caso di specie, due ore e quindici minuti – di per sé inferire la superficialità dell’operato della commissione, in assenza di manifeste illogicità e incongruenze del giudizio tecnico dalla stessa espresso (per il resto non sindacabile nel merito), nella specie non ravvisabili, e rientrando la determinazione del tempo da dedicare alla valutazione delle offerte tecniche comunque nelle prerogative della commissione di gara, composta da esperti del settore (nel caso di specie, da due ingegneri e un architetto), secondo massime di comune esperienza in grado di esprimere le loro valutazioni anche in tempi relativamente brevi.

6.3. Merita, infine, conferma anche la statuizione sub 1.(iii), rappresentando gli importi indicati dall’aggiudicataria per la fornitura di vari tipi di cestini da impiegare nell’espletamento del servizio non già i costi di acquisto, bensì i costi di gestione (come desumibile da un’attenta lettura della relazione economica), ed essendo l’omessa considerazione, nella relazione economica, di 28 cestini a pavimento da 120 lt. previsti nel progetto tecnico, evidentemente riconducibile al già intervenuto ammortamento di tali mezzi nell’ambito della struttura imprenditoriale dell’aggiudicataria.

6.4. Per le ragioni sopra esposte s’impone il rigetto dell’appello, con assorbimento di ogni altra questione.

7. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per, l’effetto, conferma l’impugnata sentenza. Condanna parte appellante a rifondere alle controparti le spese di causa, che si liquidano, in favore di ciascuna delle parti costituite in giudizio, nell’importo complessivo di euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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