Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1590 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania accoglieva (a spese compensate) il ricorso proposto dalla società I.A. & C. s.a.s., titolare di diversi impianti di distribuzione di carburante nel territorio comunale di Benevento, avverso i seguenti provvedimenti comunali:

– (i) la nota n. 4023/98 del 12 agosto 1998, di archiviazione/diniego dell’istanza del 9 aprile 1998, con cui la ricorrente aveva chiesto di essere autorizzata all’installazione di apparecchiature di erogazione selfservice di carburante presso l’impianto sito in via Napoli (gestito con insegna F.), contestualmente rinunciando al decreto concessorio n. 4766/1 dell’8 luglio 1969 relativo all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Contrada Scafa (gestito con insegna T.), già temporaneamente sospeso con nota del 24 settembre 1997 (ex artt. 20 e 71 l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27) su richiesta della ricorrente per intervenuta convalida di licenza per finita locazione e correlativa necessità di trasferimento dell’impianto in altra sede;

– (ii) la nota n. 4446/98 del 16 settembre 1998, con la quale era stata respinta la richiesta di proroga della sospensione temporanea dell’attività presso l’impianto sito in Contrada Scafa (già concessa con la sopra citata nota del 24 settembre 1997).

L’atto sub (i) era stato motivato col rilievo che allo stato risultavano rilasciate, sul territorio comunale, autorizzazioni per impianti selfservice in numero massimo consentito secondo le previsioni della tabella "F" annessa alla l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27, mentre a fondamento del provvedimento sub (ii) era stata addotta l’inidoneità delle ragioni esposte dall’istante a giustificare una delle ipotesi di causa di forza maggiore previste dalla citata l. reg. n. 27/1994.

2. Il T.A.R. fondava la pronuncia di accoglimento sui seguenti rilievi:

– riteneva l’atto sub (i) in contrasto con la disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 8, d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, in relazione all’art. 7 d.p.c.m. 11 settembre 1989, segnatamente escludendo l’operatività, nel caso di specie, della limitazione numerica prevista dal piano regionale per l’installazione di apparecchiature selfservice;

– affermava l’illegittimità del provvedimento sub (ii), rilevando che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare la richiesta di proroga della sospensione del decreto concessorio relativo all’impianto di Contrada Scafa non solo alla luce delle disposizioni regionali, ma anche della possibilità, offerta dalle innovazioni legislative apportate dal d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, di disapplicare i piani di razionalizzazione della rete dei distributori di carburante e, ad ogni modo, avrebbe dovuto "darsi carico di supportare, con adeguata e congrua motivazione, la ritenuta irrilevanza della disciplina transitoria – di cui al citato d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32; n.d.e. -sulla vicenda" (v. così, testualmente, a p. 9 dell’impugnata sentenza).

3. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Benevento, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 1, d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, non versandosi in fattispecie di potenziamento, bensì di concentrazione di impianti; b) l’erronea applicazione degli artt. 3 d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, e 10 l. 10 dicembre 1953, n. 62, e violazione della l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27, persistendo durante il regime transitorio della d.lgs. n. 32/1998, nelle ipotesi di potenziamento degli impianti, l’applicabilità del piano regionale di razionalizzazione contenuto nella l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27, nella specie ostativo all’installazione di un ulteriore distributore selfservice; c) l’erronea applicazione dell’art. 71 l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado, con vittoria di spese.

4. La società appellata, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto con rifusione di spese. Nella memoria depositata il 9 dicembre 2010, eccepiva l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello per carenza d’interesse in capo all’impugnante Amministrazione comunale, "attesa la completa liberalizzazione degli impianti di self service nei distributori per la vendita di carburanti a seguito dell’entrata in vigore della l. 29 dicembre 1999, n. 496" (v. così, testualmente, a p. 9 della citata memoria).

5. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Non può accogliersi l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello, sollevata da parte appellata nella memoria depositata il 9 dicembre 2010, ostandovi il principio per il quale, in sede giurisdizionale, la legittimità degli atti impugnati va esaminata avendo presente il quadro normativo vigente alla data della loro emanazione, con la conseguenza che, qualora dopo l’emanazione di un provvedimento, e nel corso del relativo processo d’impugnazione, cambi il relativo quadro normativo e in assenza di ulteriori provvedimenti amministrativi che ne facciano applicazione, il ricorso non può che essere esaminato e deciso sulla base della normativa di cui l’Amministrazione doveva fare applicazione (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 7548, pure in materia di concessione/autorizzazione all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti).

2. Nel merito, i motivi d’appello di cui sopra sub 3.a) e 3.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati e vanno disattesi.

I primi giudici correttamente hanno considerato l’installazione di un’apparecchiatura selfservice presso l’impianto di via Napoli alla stregua di un potenziamento dell’impianto, in quanto l’art. 16, lett. c), l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27 (recante "Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti"), qualifica "l’installazione di attrezzature per il selfservice prepagamento" espressamente quale ipotesi di potenziamento d’impianto esistente.

Va, poi, confermata la ricostruzione, nell’impugnata sentenza, della disciplina transitoria del nuovo regime autorizzatorio – introdotto dal d. lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (rubricato "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"), in sostituzione del pregresso regime concessorio ex art. 16, comma 1, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in l. 18 dicembre 1970, n. 1034 -, dettata dai commi 1 e 8 dell’art. 3 d. lgs. n. 32/1998 cit., i quali, per un verso, subordinano la persistente applicabilità delle normative regionali alla mancanza di una disposizione specifica dettata nella nuova normativa e, per altro verso, in materia di potenziamento di impianti esistenti dettano una disciplina specifica, in quanto tale sottratta alle normative regionali.

La disciplina specifica delle fattispecie di potenziamento si ricava, segnatamente, dal rinvio – contenuto nei citati commi 1 e 8 – all’art. 2, comma 1, d.p.r. 13 dicembre 1996 (recante "Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"), a sua volta richiamante l’art. 7 d.p.c.m. 11 settembre 1989 (pure recante "Nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione"), che subordina l’autorizzazione all’installazione di apparecchiature selfservice prepagamento alla rinuncia alla concessione di altro impianto installato e funzionante (nel caso di specie, la società appellata aveva rinunciato all’impianto in sospensione autorizzata sito in Contrada Scafa).

Correttamente, dunque, la limitazione numerica delle apparecchiature di selfservice installabili a potenziamento di impianti esistenti, prevista dall’art. 62, comma 5 lett. b), l. reg. Campania 29 giugno 1994, n. 27, in relazione al piano di cui all’allegato "F" (che prevedeva, per il Comune di Benevento, n. 4 impianti selfservice), non è stata ritenuta applicabile al caso di specie, soggetto alla normativa specifica dettata dalla disciplina transitoria per l’ipotesi in esame, in conformità alla ratio della nuova normativa volta ad avviare la liberalizzazione del settore.

3. Infondato è, altresì, il terzo motivo d’appello, di cui sopra sub 3.c), in quanto per un verso il diniego di proroga della sospensione del decreto concessorio relativo all’impianto di Contrada Scafa deve ritenersi viziato da manifesta carenza di motivazione e d’istruttoria a fronte della persistenza delle ragioni dell’originaria sospensione (ordinanza di convalida di licenza per finita locazione e conseguente necessità di trasferire l’impianto), e per altro verso la determinazione sull’istanza di proroga, in assenza di un nuovo e più liberale intervento pianificatorio reso possibile dalla sopravvenuta normativa statale, doveva essere motivata anche in relazione a tale nuova possibilità pianificatoria.

4. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell’Amministrazione appellante.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’Amministrazione appellante a rifondere alla società appellata le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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