Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 22-03-2011, n. 11266 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M., parte offesa nel procedimento penale contro P. M. per il reato di cui all’art. 328 c.p., ricorre personalmente per cassazione contro il decreto indicato in epigrafe, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Benevento, accogliendo la richiesta del P.M., notificatale in data 27/5/09, ha disposto l’archiviazione degli atti e denunzia a sostegno della richiesta di annullamento l’erronea applicazione dell’art. 410 c.p.p., comma 3 in riferimento alla mancata fissazione dell’udienza camerale, nonostante l’opposizione alla richiesta, avvenuta ad opera del suo difensore a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita in data 5/6/09 e ricevuta dall’ufficio il giorno 8/6/09, e quindi nei termini di legge.

Il ricorso è inammissibile, siccome proposto dal difensore delle parti offese non munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 c.p.p., comma 1. Ricorda infatti il collegio che la giurisprudenza più recente, e qui pienamente condivisa, è orientata nel senso che il ricorso per cassazione della persona offesa, non costituitasi parte civile, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore, che non solo sia iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, ma sia munito anche di procura speciale (Cass. 1/4/04 – 23/9/04 n. 37562 CED 229139).

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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