Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11999 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR a seguito di verifica della Guardia di Finanza, conclusosi in secondo grado con la dichiarazione di inammissibilità dell’appello della società contribuente per difetto di specificità dei motivi;

Preso atto che la società contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato successivamente all’avvenuta successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate;

Rilevato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla mancata valutazione dell’appello incidentale dell’Ufficio, il quale non poteva essere travolto dalla dichiarata inammissibilità dell’appello principale perchè non era tardivo, stante la sospensione dei termini ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e non era condizionato, stante il fatto che l’impugnazione concerneva la riduzione dell’importo dell’accertamento, capo non impugnato dall’appello principale;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato in quanto la sentenza impugnata omette di pronunciarsi e comunque di motivare in ordine alle conseguenze della dichiarata inammissibilità dell’appello principale sulle sorti dell’appello incidentale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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