T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 15-03-2011, n. 2325 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 591/1993) il sig. S.D., insegnante di ruolo presso il Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara dal 1982 al 1988, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di mantenimento e corresponsione in suo favore delle spettanze retributive che assume dovute in qualità di docente di ruolo con esonero degli obblighi di servizio, ex art. 65 del d.P.R. n. 417/1974, per il periodo (1.10.1984 – 31.5.1985) prestato presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets quale assegnatario di borsa di studio relativa ad un corso di specializzazione.

2. Espone di aver prestato anche nell’anno precedente (19831984) la propria attività presso la citata Università in quanto vincitore della predetta borsa di studio e di aver percepito per tale anno dall’Amministrazione di appartenenza il proprio trattamento retributivo ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 417/1974.

Espone, altresì, che tali emolumenti retributivi non gli sono stati corrisposti in relazione al secondo anno (1.10.1984- 31.5.1985) di borsista presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets e di aver proceduto a diffidare, in data 19.11.1988, il Ministero del tesoro a corrispondere quanto spettantegli per tale periodo.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione a provvedere sulla sua istanza, il sig. D. ha adito questo Tribunale deducendo l’illegittimità del silenzio:

a) per violazione dell’art. 65, commi 6 e 7 del d.P.R. n. 417/1974, atteso il suo diritto agli emolumenti per il periodo 1.10.1984- 31.5.1985 con conseguente inapplicabilità al caso in esame della disposizione di cui al comma 8, in quanto riferibile ai soli incarichi e non anche alle borse di studio; b) mancata applicazione della disposizione di cui al comma 6 del citato art. 65, che riconosce ed equipara i periodi di borse di studio a servizio d’istituto.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Motivi della decisione

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. D., insegnate di ruolo presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi" di Ferrara dal 1982 al 1988, chiede l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di mantenimento e corresponsione in suo favore delle somme che assume spettategli in qualità di docente di ruolo con esonero degli obblighi di servizio, ex art. 65 del d.P.R. n. 417/1974, per il periodo (1.10.1984 – 31.5.1985) durante il quale ha prestato la sua attivita" di borsista di un corso di specializzazione presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets.

Lamenta, al riguardo, la violazione del diritto a percepire il trattamento retributivo, già riconosciutogli dall’Amministrazione di appartenenza per il precedente anno accademico (19831984) per la medesima borsa di studio, anche per l’anno successivo.

In particolare, afferma l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione di cui all’art. 65, comma 8 del d.P.R. n. 417/1974, e deduce la mancata equiparazione dell’attività prestata a titolo di borsa di studio con quella di servizio, a norma del comma 6 del citato articolo.

2. Il ricorso è infondato e, per tale ragione, deve essere respinto.

3. Giova premettere che al ricorrente, vincitore di una borsa di studio presso il succitato Ateneo nell’anno 19831984, è stata confermata dalla medesima Università l’assegnazione di tale borsa anche per il successivo periodo (1.10.1984 – 31.5.1985).

Giova, altresì, rilevare, che riguardo alla prima assegnazione della borsa di studio (13.1. 1984 – 31.5.1984) il sig. D. è stato destinatario di specifico provvedimento ministeriale, adottato in data 12.1.984, depositato in atti, con cui è stato autorizzato ad usufruire, ex art. 65, di tale beneficio, con esonero dagli obblighi di servizio quale docente di ruolo presso il Conservatorio di Ferrara, e con riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione per il periodo trascorso presso l’Ateneo sopra indicato.

Il predetto provvedimento risulta essere stato adottato, su istanza del ricorrente, in applicazione dell’art. 65 (Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive), comma 1 del decreto presidenziale n. 417/1974, recante "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato" il quale dispone che il personale, che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad accettare incarichi temporanei per l’espletamento di attività di studio, di ricerca presso amministrazioni statali, Stati o enti stranieri.

La disposizione normativa de qua, ai successivi commi disciplina in modo articolato e puntuale il regime ed i limiti normativi cui soggiacciono i richiamati incarichi.

Difatti, dispone che gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell’anno scolastico nel quale sono stati conferiti e che non possono essere confermati oltre l’anno scolastico successivo (comma 4); che non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell’ultimo incarico conferito (comma 5); che il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dallo stesso art. 65 è valido a tutti gli effetti come servizio prestato presso la scuola o l’istituto (comma 6).

Nel caso in esame, il ricorrente con nota del 15.5.1987 ha inoltrato al Ministero della pubblica istruzione apposita istanza di corresponsione delle somme relative al periodo 1.10.1984 – 31.5.1985, ed ha quindi diffidato con atto del 19.11.1988 il Ministero del tesoro a prestare il suo concerto per il pagamento di detti emolumenti.

Senonche’, osserva il Collegio che le somme stipendiali relative ad un periodo 1.10.1984 – 31.5.1985 della cui manata corresponsione il sig. D. si duole si riferiscono al periodo di conferma della borsa di studio presso la Harvard University of Cambridge nel Massachussets.

Si tratta, in particolare, di un periodo che si aggiunge al primo, annuale, regolarmente remunerato per la stessa borsa di studio.

Ne consegue che, alla luce della dsciplina sopra richiamata, la domanda attorea non può che ritenersi infondata, per il fatto che riguarda somme relative ad un periodo temporale di conferma della borsa di studio (1.10.1984 – 31.5.1985), per il quale il sig. D., in contrasto con quanto prescritto dalla succitata normativa, non ha chiesto, né ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza la preventiva autorizzazione necessaria, ai sensi del richiamato art. 65, al fine di ottenere anche l’equiparazione ai fini economici (comma 8) dell’attività di borsa di studio con quella di servizio. La proposizione di una domanda volta ad ottenere un’autorizzazione postuma rispetto al periodo temporale in cui il ricorrente ha svolto l’attività relativa alla borsa di studio in luogo della sua attività di istituto, non consente, dunque, secondo quanto disposto dalla disciplina sopra citata, di conseguire quell’utilità di natura economica alla quale il ricorrente stesso tende.

Peraltro, rinviando ad un insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo, dal quale il Collegio ritiene non doversi discostare, in carenza di un provvedimento che consenta al pubblico dipendente di non prestare servizio ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 417/1974 l’assenza non può che essere ritenuta ingiustificata, con la conseguenza che alcun emolumento stipendiale può essere oggetto di pretesa da parte del dipendente stesso (in tal senso C. Stato, Sez. VI, 5.12.2008, n. 6022).

Le considerazioni che precedono, conducono alla reiezione del ricorso.

Sussistono, in considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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