Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 11982 Concordato tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso.
Svolgimento del processo

In esito a verifiche fiscali della G.d.F., vennero emessi, nei confronti dei coniugi A.S. e V.M.T., due avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità 1993:

(a) il primo, a seguito di p.v.c. del 10.2,1995, venne definito ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con atto di adesione in data 22.4.1999;

(b) il secondo, a seguito di p.v.c. del 24.11.1999, comportò l’accertamento di maggiori ricavi per L. 195.181.000.

I coniugi A. – V. impugnarono questo secondo avviso e il relativo giudizio si concluse con sentenza della commissione tributaria provinciale della Campania n. 178/50/2002, passata in giudicato, la quale ridusse il maggior reddito accertato a L. 136,626.700.

Questo importo fu iscritto a ruolo e avverso la relativa cartella i coniugi proposero nuovo ricorso, che la commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, accolse previa riforma della contraria decisione resa dalla commissione tributaria provinciale della stessa città.

L’accoglimento fu motivato dalla considerazione che, attesi i fatti come sopra sintetizzati, la riduzione dell’accertato, di cui alla mentovata sentenza della medesima commissione n. 178/50/2002, comportava "la non integrabilità o modifica dell’anno d’imposta 1993" ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, commi 3 e 4 con conseguente illegittimità della cartella.

Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 3.7.2006, l’agenzia delle entrate deduce due motivi, ai quali gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vi si sostiene che il giudice tributario ha violato il giudicato formatosi sulla debenza del tributo, avendo accolto l’impugnazione contro la cartella sulla base di questioni attinenti alla legittimità dell’accertamento. Il motivo si conclude con idoneo quesito sul profilo dianzi detto. Il secondo motivo, anche questo concluso da quesito idoneo, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4, lett. (a), e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Vi si sostiene essere la sentenza errata per il fatto di non aver considerato che l’accertamento fiscale, eccedendo comunque l’importo di lire 150.000.000, rispettava pienamente le condizioni prescritte dalla legge, non rilevando, agli specifici fini di cui al D.Lgs. cit., art. 2, comma 4, lett. (a) la rideterminazione dell’accertato in sede giurisdizionale.

2. – E’ fondato il primo motivo, il cui esame si palesa assorbente di ogni altra questione.

La disposizione che viene in rilievo (del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2 recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale") prevede, al comma 3, che "L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonchè ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga alla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 la punibilità per i reati previsti dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli art. 2, comma 3, e art. 4 del medesimo D.L.".

Nondimeno il comma 4, limitatamente alla lett. (a) che qui rileva, aggiunge: "La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 riguardante l’imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a Euro 77.468,53". 3. – Alla luce del dato normativo, devesi innanzi tutto sgombrare il campo dalla non pertinente obiezione formulata dalla parte controricorrente, a mezzo del rilievo, in tal guisa adesivo a quanto leggesi nella sentenza impugnata, che l’accertamento con adesione non è soggetto a impugnazione. Ciò è vero, ma non nel senso sostenuto.

E’ vero agli specifici fini della impossibilità di messa in discussione dell’accertamento da parte del contribuente (v. Cass. n. 10086/2009; n. 18962/2005). Difatti l’azione accertatrice dell’amministrazione finanziaria resta comunque ammissibile anche in relazione alla medesima annualità definita a termini di legge, sebbene alle specifiche condizioni di cui al citato art. 2, comma 4. 4. – Ora, la soglia valoriale di cui alla lett. (a) della disposizione da ultimo indicata, determina una preclusione all’azione accertatrice in sè per sè considerata. Nel senso che la sopravvenienza di elementi, ove non sia tale da sostenere un maggior reddito nei termini appena esposti, costituisce ragione preclusiva dell’accertamento, non della riscossione.

Come tale, la predetta ragione preclusiva fa parte del deducibile nel giudizio avverso l’atto impositivo notificato dopo l’adesione.

Nel caso di specie è invece pacifico, perchè di ciò da atto la sentenza, che l’avviso di accertamento notificato ai coniugi A. dopo l’adesione venne si impugnato, ma la relativa decisione giunse alla mera rideterminazione del maggior reddito (in misura pari al 70% dell’accertato). Si espresse cioè sul guaritimi dei componenti positivi riscontrati, senza alcuna pronuncia riguardo al connesso effetto preclusivo sancito dall’art. 2, comma 4, lett. (a). Null’altro interessa indagare, dal momento che in ogni caso il giudicato formatosi su questa sentenza (la n. 178/50/2002) non consentiva ai ricorrenti di dedurre la (da essi sostenuta) preclusione all’accertamento mediante l’impugnazione della cartella.

Non lo consentiva in sè, dal momento che – giustappunto – quel profilo rappresentava il deducibile in quel preliminare giudizio, e il giudicato copre anche il deducibile. E non lo consentiva neppure alla stregua della regula iuris di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non costituendo l’eventuale violazione un vizio proprio della cartella, sebbene, al più, un vizio dell’atto di accertamento. Del resto, proprio quanto dai controricorrenti sostenuto in merito alla necessità di tener conto della riduzione operata in sede giurisdizionale, costituisce valida conferma del fatto che la (asserita) preclusione andava fatta valere nella sede propria – dell’impugnazione contro l’avviso di accertamento – subordinatamente appunto alla rideterminazione del maggior reddito accertato.

5. – La commissione tributaria regionale, nell’annullare la cartella esattoriale, non ha fatto dunque buon governo dei principi appena esposti, donde la relativa statuizione va soggetta a cassazione. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione può seguire la decisione di questa Corte nel merito del ricorso originario, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, il quale ricorso va rigettato.

E’ assorbito l’esame del secondo motivo.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali riguardanti i gradi di merito. Quelle relative al giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.

Cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese processuali relative ai gradi di merito e condanna i resistenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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