Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-03-2011, n. 11342

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.G., tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 1.2.2010 con cui il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza dello I., al fine di ottenere la remissione in termini per impugnare una sentenza contumaciale emessa nei confronti dello stesso.

Con il provvedimento impugnato si dava atto che analoga istanza era stata già proposta ed era stata rigettata, in data 12.6.2009, dal Giudice dell’esecuzione, "allora competente perchè investito anche della questione dell’efficacia del titolo esecutivo".

Il ricorrente deduceva:

1) inosservanza o erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2;

erroneamente il Tribunale aveva dichiarato inammissibile detta istanza anzichè valutarla nel merito, posto che la precedente, richiesta di rimessione in termini non verteva sul medesimo presupposto di legge. Nella specie, la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna dello I., effettuata presso il difensore di ufficio,non valeva a dimostrare una effettiva conoscenza dell’estratto stesso da parte di quest’ultimo in quanto contrastante con la lettera e lo spirito della nuova normativa di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, laddove si esige che il Giudice accerti la effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell’interessato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente con il provvedimento impugnato è stato ritenuto che l’istanza di remissione in termini costituisse una mera riproposizione "sulla base peraltro degli stessi elementi", di analoga istanza già rigettata con provvedimento del Giudice dell’esecuzione del 12.6.2009; Come esposto in ricorso, l’imputato I., con riferimento alla sentenza di condanna del 4.11.2008, emessa a suo carico, aveva proposto, contemporaneamente, due incidenti di esecuzione, nel giugno 2009, l’uno innanzi al Tribunale di Como, in funzione di Giudice dell’esecuzione, per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, l’altro, innanzi alla Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, per richiedere la remissione in termini al fine di proporre l’impugnazione; quest’ultima istanza era stata poi trasmessa dalla Corte di Appello al Tribunale di Como che aveva emesso il provvedimento impugnato del 1.2.2010. Orbene, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., legittimamente la Corte di appello aveva trasmesso l’istanza di remissione in termini al Tribunale di Como in quanto competente a decidere sull’istanza medesima.

E’ evidente, inoltre, l’analogia delle due istanze di remissione in termini, poste a fondamento dei due contemporanei incidenti di esecuzione,essendo entrambi attinenti alla questione dell’efficacia del titolo esecutivo. Con il primo provvedimento del 12.6.2009 era stata, infatti, già disattesa la richiesta subordinata di remissione in termini poichè l’imputato "che era a conoscenza del processo a suo carico, doveva attivarsi per conoscerne l’esito"; si dava atto, inoltre, che l’estratto contumaciale era stato "correttamente notificato a mani del difensore domiciliatario ex lege".

Conseguentemente non poteva il ricorrente reiterare la i-stanza di remissione in termini sulla base, sostanzialmente, dello stesso presupposto di fatto e cioè della non esecutività della sentenza contumaciale per patologie procedimentali e non per inosservanza del termine di decadenza relativa alla impugnazione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ipotesi legittimante la richiesta di restituzione in termini(Cfr. Cass. n. 16257/2006).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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