T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

finire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente impugna il provvedimento emesso il 26 novembre 2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Mosca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro autonomo presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 26 d. lgs. n. 286/98 e 39 d.p.r. n. 394/99 nonché eccesso di potere perché lo stesso sarebbe in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio del visto d’ingresso;

Ritenuta l’infondatezza del motivo in esame;

Considerato che dall’esame del provvedimento impugnato emerge che l’Ambasciata ha respinto la richiesta di visto sia perché l’attività che l’esponente vorrebbe svolgere in Italia non sarebbe d’interesse per l’economia nazionale sia perché sussistono dubbi circa il vero scopo del viaggio e del soggiorno;

Considerato, pertanto, che il gravato diniego di visto si fonda su più motivazioni autosufficienti ognuna delle quali è idonea a giustificare la portata dispositiva del provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di potere prescindere, ai fini della decisione, da ogni riferimento al D.P.C.M. del 1 aprile 2010;

Considerato, infatti, che il diniego risulta legittimamente emesso in relazione ai dubbi esistenti circa le finalità dell’ingresso;

Considerato, in particolare, che, come statuito in più occasioni da questo Tribunale, ai fini della concessione del visto d’ingresso, l’amministrazione deve valutare la presumibile veridicità delle finalità dichiarate a fondamento della richiesta onde escludere la sussistenza del c.d. "rischio migratorio" (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 12817/09; TAR Lazio – Roma n. 8583/09; TAR Lazio – Roma n. 6319/09);

Rilevato che, a tal fine, l’interessato deve comprovare all’amministrazione competente l’esistenza delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d’origine;

Considerato, pertanto, che la presenza di fondati dubbi sulle effettive finalità del soggiorno e la carenza di elementi comprovanti che nel Paese di provenienza lo straniero abbia significativi interessi economici dimostrano nella fattispecie l’esistenza del c.d. "rischio migratorio";

Considerato, in particolare, che nella vicenda oggetto di causa la non veridicità delle finalità dichiarate (ingresso per motivi di lavoro autonomo) è stata correttamente desunta dalla mancanza di specifica esperienza pregressa nell’attività lavorativa da espletare in Italia e dall’evasivo atteggiamento tenuto dal ricorrente in occasione della richiesta di informazioni da parte dell’Ambasciata (si veda la nota del 14/02/11 trasmessa dal Consolato);

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui è stata prospettata la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90;

Considerato, infatti, che il vizio in esame è inidoneo, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, a comportare l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, come in precedenza evidenziato;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro settecentocinquanta/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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