T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la censura la quale lamenta che il provvedimento impugnato fa esplicito riferimento all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è dunque erroneamente applicato ad un caso di visto di reingresso, va respinta perché le previsioni generali del citato articolo 4 possono riferirsi anche al reingresso nel territorio lo Stato (vedi, ad esempio, il comma 2, ultima parte, del citato articolo 4);

– risultano, a prescindere da ogni altra considerazione, inammissibili per difetto di giurisdizione le censure le quali, allegando le primarie esigenze di ricongiungimento familiare con la minore in epigrafe, affermano: – che il successivo articolo 31 stabilisce che l’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione; – che presso il Commissariato competente giace da settembre 2005 il permesso di soggiorno a nome della minore, prodromico al rilascio del nulla osta. Infatti, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, le controversie in materia di ricongiungimento familiare attengono alla giurisdizione ordinaria e non alla giurisdizione amministrativa;

– risultano invece fondate le censure le quali rilevano che in ogni caso il citato articolo 4, comma 2, impone la motivazione in materia di unità familiare e ricongiungimento familiare; e che la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato rende impossibile all’istante la conoscenza dei motivi di diniego e conseguentemente lede il suo diritto di difesa. Infatti dal testo del provvedimento impugnato, quanto alle ragioni del diniego di visto ("La Questura di Roma ha espresso parere negativo alla concessione del visto di reingresso. In ragione dell’articolo 20 della legge 286/98 modificato dall’articolo 22, della legge 189/2002 la presente richiesta viene respinta"), risulta effettivamente impossibile agli interessati – data anche l’inconferenza con il caso di specie delle disposizioni testé citate – percepire i motivi del diniego; e da ciò consegue la violazione del diritto di partecipazione procedimentale, nonché dell’obbligo imposto all’Amministrazione – salvo eccezioni che non riguardano il caso in esame (vedi gli articoli 4, comma 2, e 29 del decreto legislativo n. 286/1998) – di motivare propri provvedimenti;

Considerato pertanto che il ricorso risulta in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte da accogliere quanto alla rilevata carenza motivazionale; e che, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;

Considerato che le spese, che il Collegio liquida ed Euro 500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed in parte lo accoglie quanto alla rilevata carenza motivazionale.

Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna, in solido, le Amministrazioni intimate al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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