T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2336 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’atto impugnato sanziona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 15/2008 le seguenti opere, qualificate interventi edilizi abusivi di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo:

– all’interno di una unità immobiliare sita al piano interrato di una unità edilizia ed avente destinazione d’uso urbanistica "autorimessa privata", giusta certificato di abitabilità numero 482 del 22 giugno 1972, è stata accertata la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia con aumento della superficie utile tramite cambio di destinazione d’uso con opere di parte dell’immobile da "autorimessa privata" a "servizi". Le opere riguardano la realizzazione di un vano con funzioni di ufficio e di un servizio igienico per il personale;

Considerato che nessuna delle censure di ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta che le opere sanzionate non sono di ristrutturazione edilizia, né di cambio di destinazione d’uso va respinta perché le opere sanzionate – e non specificamente contestate nella loro consistenza – risultano invece coincidenti con la fattispecie di opere delineata dall’articolo 16 della legge regionale n. 15 / 2008, applicato dall’Amministrazione;

– la censura la quale rileva che non vi è cambio di destinazione d’uso, perché non è mutato l’uso dell’intera autorimessa ma di una sua minuscola porzione va respinta perché trattasi comunque di un cambio di destinazione d’uso da autorimessa ad ufficio, che sebbene parziale e non totale è comunque da sanzionare ai sensi della disposizione applicata la provvedimento oggetto di ricorso;

– la censura la quale rileva che dato il lungo tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione si è concretato un vizio di motivazione circa l’interesse pubblico alla necessità del provvedimento sanzionatorio va respinta perché – a prescindere da ogni altra considerazione – non risulta una simile risalenza dell’abuso;

– la censura la quale adombra che l’Amministrazione potrebbe essersi fatta carico di una attività persecutoria del soprastante condominio e di una condomina dello stabile nei confronti del ricorrente va respinta perché non risulta in atti questo vizio di eccesso di potere, non potendo considerarsi attendibile prova di questo vizio la copia della raccomandata datata 16 ottobre 2009 con cui un legale, in nome e per conto del ricorrente, intima la cessazione di attività frapposte dal condominio e dalla citata condomina al libero godimento della proprietà del ricorrente;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese, che il Collegio liquida in Euro 500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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