Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
all’udienza pubblica del 3 marzo 2011 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, poi, di dovere dichiarare l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara l’improcedibilità del ricorso;
2) dichiara l’irripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.