T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 15-03-2011, n. 2334 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ssibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

come anche rilevato nella memoria del Comune di Tivoli depositata il 14 gennaio 2011, successivamente al provvedimento impugnato e alla notifica del presente ricorso parte ricorrente ha presentato la comunicazione di inizio lavori, relativa alle opere sanzionate con l’atto impugnato, di cui all’articolo 6, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; e che il Comune, con provvedimento del 21 dicembre 2010, ne ha preso atto;

Considerato che, come pure rilevato nella citata memoria del Comune del 14 gennaio 2011, in conseguenza di quanto sopra i ricorrenti non hanno più interesse alla decisione del presente ricorso, che va pertanto dichiarato improcedibile;

Considerato quanto alle spese di giudizio – liquidate dal Collegio in Euro 500,00 – che esse, pure conformemente a quanto rilevato nella ripetuta memoria del Comune del 14 gennaio 2011, debbono seguire la soccombenza virtuale ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’intimato Comune di Tivoli, e le liquida in Euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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