T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 15-03-2011, n. 2347 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il gravame in epigrafe il ricorrente -in qualità di proprietario dell’immobile sito in Lubriano alla Piazza Col di Lana (distinto al foglio 14 mappale n. 47) confinante con l’edificio di proprietà

comunale insistente nella particella 48 -lamentava l’illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.6.2004 e di tutti gli altri atti ad essa connessi con i quali il Comune di Lubriano aveva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’edificio di proprietà comunale;

2.- Il ricorrente deduceva, con il I motivo, l’illegittimità del titolo edilizio sulla base del quale erano stati iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ immobile comunale posto che, trattandosi di una ristrutturazione edilizia con sopraelevazione, doveva essere rilasciato, ai sensi dell’art. l0 lett. C) del T.U. n. 380/2001, permesso di costruire in quanto l’intervento realizzando comportava, oltre che il cambio di destinazione d’uso, anche modifiche del volume e delle sagome, dei prospetti e delle superfici.

Laddove poi, proseguiva il ricorrente, l’Amministrazione avesse inteso esercitare il potere conferito alle amministrazioni dall’ art. 7, lett. c) 4 T.U. n. 380/2001 -che prevede l’esenzione dal titolo abilitativo allorquando le opere pubbliche siano assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 DPR n.554/1999, previa acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto- i provvedimenti impugnati sarebbero stati comunque illegittimi per violazione delle norme di riferimento, non essendo stt ottenute le autorizzaizoni necessarie alla validazione;

3. – Con il II motivo, inoltre, si deduceva il difetto di presupposti per l’esercizio del potere di subdelega sul rilascio del nulla osta paesistico;

4.- il Comune di Lubriano si costituiva per eccepire la tardività del ricorso e per controdedurre la piena legititmità della procedura seguita, depositando memoria unitamente a documentazione tra cui il verbale di validazione del progetto definitivoesecutivo, non noto a ricorrene, che alla pubblica udienza del 24.6.2010 otteneva un rinvio per poter proporre motivi aggiunti;

5. – Con i motivi aggiunti, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 lett. c) T.U. n. 380/01 anche in combinato disposto con gli artt. 10. 31 e 32 e con l’art. 47 DPR n. 554/99, l’eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto d’istruttoria e il difetto di motivazione, non essendo stato rispettato l’obbligo di valutare previamente la conformità del progetto alla vigente normativa anche mediante la verifica di tutte e necessarie autorizzazioni;

6. – Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività, avanzata dal Comune con riguardo al lasso di tempo intercorso sia dalla pubblicazione del progetto, sia dalla effettiva conoscenza dell’opera.

7. – Il ricorrente obietta sia la non applicabilità nei suoi confronti del termine dalla pubblicazione, trattandosi di diretto contro interessato cui l’atto doveva essere notificato, sia di aver potuto conoscere i contenuti essenziali dell’atto impugnato – ovvero l’autorità emanante, la data, il contenuto del disposto e gli effetti lesivi – solo a seguito dell’accesso agli atti ottenuto in data 1.8.2005;

8. – Al riguardo osserva il Collegio, in disparte la questione controversa circa l’opponibilità dell’avvenuta pubblicazione del progetto, che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività è certamente fondata con riferimento all’effettiva conoscenza dei fatti, dimostrata in giudizio dal Comune, da parte del ricorrente, che più di un anno prima della proposizione del ricorso aveva saputo con certezza dell’inizio dei lavori (riguardanti l’edificio di fronte) e della relativa consistenza, per aver ricevuto dal Comune una nota informativa il 6.5.05 e per aver risposto il 7.7.05 al legale del Comune che chiedeva l’autorizzazione all’ingresso nel fondo per dare esecuzione alla delibera G.M. n. 48/04 che aveva autorizzato l’opera;

9. – Pertanto, almeno alla seconda data soprariportata l’interessato era stato posto in grado di conoscere, secondo l’ordinaria diligenza richiesta dalla norma, l’avvio e l’effettiva consistenza (poi impugnata con specifici motivi riferiti alla relativa procedura edilizia) di un’opera sorta davanti ai suoi occhi e descritta da un atto di cui gli erano stati comunicati l’esistenza e gli estremi, e che era anche stato regolarmente pubblicato, residuando solo la possibilità di motivi aggiunti a seguito dell’accesso agli atti, peraltro richiesto solo dopo qualche tempo, e -forse- un’area d’ombra solo per il cambio d’uso a residenza di studenti, peraltro non fatta oggetto di alcun motivo di censura, ed in ordine alla quale si potrebbe perfino dubitare della stessa tutela accordabile ad un interesse che paleserebbe taluni tratti emulativi;

10. – Il Collegio ritiene di dover altresì chiarire che il ricorso risulterebbe comunque infondato, in quanto, relativamente al primo motivo come integrato dai motivi aggiunti, osserva il Collegio che, secondo quanto allegato in ati dal Comune, l’intervento è stato assentito ai sensi dell’art. 7, lett. c) DPR n. 380/01, ovvero dalla Giunta Comunale, che ha effettuato il procedimento di "validazione" previa verifica della compatibilità paesaggistica, tramite il parere della CEC integrata e tramite il processo verbale di validazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dei progettisti, con predisposizione della relazione ex art. 93 DPR n. 380, allegata al verbale di validazione inviato alla Regione, e con il conseguente rilascio delle autorizzazioni prima dell’ affidamento dei lavori (derubricando l’eventuale violazione della procedura a semplice irregolarità amministrativa, essendo le decisioni in materia edilizia, come è noto, atti dovuti e vincolati, necessariamente favorevoli in ossequio al favor libertatis ove l’intervento non sia precluso dalla vigente disciplina applicabile). Quanto al secondo motivo, poi, il Comune a giudizio del Collegio aveva il potere di rilasciare il nullaosta paesaggistico, trattandosi di intervento su edificio esistente che non ha comportato variante essenziale. Infatti, dalal documentazione allegata in atti, risulta che la ristrutturazione non ha comportato modifica di destinazione d’uso del bene, posto che da un utilizzo residenziale per privati (con locali accessori al piano terra: magazzini, locali di sgombero ecc.) si è passati ad uno residenziale per studenti (con camere e bagni di servizio ai piani secondo e terzo), locali accessori (sala riunioni, area museale) al piano terra e primo, in conformità a quanto previsto dal DM n. 1444 e dalle NTA Comunali (zona A Centro Storico). Neppure risulta esservi stato un aumento "consistente" delle cubatura e della superficie di solaio, in quanto risulta dal progetto e dalla relazione tecnica che la lieve maggiorazione di quota è stata dovuta alla necessità di alloggiare il servoscala ed il vano ascensore per disabili all’ultimo piano, nonché la realizzazione di un cordolo perimetrale antisismico, in ossequio all’art. 82 DPR n. 380 che impone la conformità dei progetti al DM 14/6/89 n. 236 (eliminazione barriere architettoniche) ed all’art. 77 DPR n. 380, che estende le prescrizioni anche alle ristrutturazioni di stabili, mentre l’inserimento del cordolo in c.a. è avvenuta in aderenza alle norme antisismiche fissate dai decreti del Ministero Infrastrutture ex art. 52 DPR n.

380 e come tale ha ottenuto il nulla osta della Regione, delegata in materia ex artt. 93 e 94 DPR n. 380. Infine, non risulta esservi stato né alcun aumento delle superfici dei solai, né alcuna modifica della sagoma.;

11. – Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile poiché tardivo, prima ancora che non fondato. Tuttavia, la molteplicità e complessità delle questioni di fatto e di diritto, evocate in giudizio ed esaminate dal Collegio in più camere di consiglio, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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