T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 15-03-2011, n. 2346 Silenzio della Pubblica Amministrazione Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Francesco Arzillo e udito per le parti il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti espongono di essere proprietari di un terreno ubicato nel Comune di Ardea e catastalmente individuato al NCT Foglio 56, particella 589.

Detto terreno, alla stregua del PRG approvato nel 1984, è destinato a zona F10 – Aree Parcheggi.

Con istanza del 19 novembre 2010, ricevuta dal Comune il 23 novembre 2010, gli odierni ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione di tale area a seguito della decadenza del vincolo.

Il presente ricorso è volto a contestare il silenzio che l’Amministrazione ha serbato su quest’ultima istanza, in relazione all’art. 2 della L. n. 241/1990.

2. Non si è costituita in giudizio l’Amministrazione.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 3 marzo 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. L’impugnativa del silenzio è tempestiva e il ricorso è stato depositato nel termine di legge.

5. Essendo trascorsi oltre novanta giorni, non risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia allo stato provveduto sull’istanza pur in presenza del relativo obbligo: infatti, in via generale l’istanza dell’interessato affinché l’Amministrazione adotti la nuova disciplina urbanistica – alla quale essa è tenuta dunque a dare risposta, provvedendo, in assenza di cause ostative, all’azzonamento dell’area, resa " zona bianca " (art. 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) dalla decadenza del vincolo a carattere espropriativo – comporta la formazione del silenziorifiuto impugnabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 13 giugno 2007, n. 5000).

6. Il ricorso deve quindi essere accolto.

Il Comune di Ardea dovrà quindi formalmente pronunciarsi sulla menzionata istanza, adottando i conseguenti provvedimenti.

La declaratoria di detto obbligo è limitata alla necessità di una pronuncia espressa e completa, affidata ai competenti organi, impregiudicato restando – ovviamente – l’esito delle valutazioni riservate all’Amministrazione.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Ardea, in persona degli organi competenti, di provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Comune di Ardea al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura complessiva di Euro 1000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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