T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 15-03-2011, n. 2345 ordinanze Strade pubbliche e private

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La signora S.S. è attualmente proprietaria, all’interno di un villino quadrifamiliare sito in Ladispoli in località "Marina di San Nicola", dell’unità immobiliare n. 4. Detto villino confina:

– da un lato, con Via Saturno, facente parte della rete viaria principale della lottizzazione "San Nicola";

– da altri due lati, con Via del Leone (via secondaria) e con un sentiero pedonale aperto al pubblico che si diparte dalla Via Saturno.

In sintesi, la ricorrente impugna in questa sede, in primo luogo, un’ordinanza comunale del 18 gennaio 2010, la quale:

– si fonda sul rilievo di uno stato di fatto del lotto differente da quello del progetto approvato e comunque non conforme alle norme tecniche di lottizzazione, nella parte in cui esse prevedono che tutte e quattro le unità abitative facenti parte dell’edificio quadrifamiliare abbiano accesso dalla via interna denominata "Via del Leone";

– individua l’inesistenza di un numero civico e di un passo carrabile con riferimento alla proprietà dell’odierna controinteressata signora V.G. (unità immobiliare n. 3), ordinando "l’immediato ripristino dello stato dei luoghi" allo scopo di liberare "il passaggio attualmente abusivamente chiuso per una larghezza di mt. 2, 50 della corte comune di accesso, in modo da consentire l’accesso all’int. 3 da Via del Leone come previsto dal progetto originario approvato in conformità alle prescrizioni del P.d.L. del Consorzio Marina di San Nicola, entro e non oltre gg. 15 dalla notifica dell’ordinanza".

In data 11.3.2010 l’Amministrazione ha constatato che l’odierna ricorrente ha eseguito l’ordinanza rendendo libero l’accesso in questione e garantendo l’accesso della signora Giancola alla sua proprietà.

Con l’ordinanza n. 28 del 13.4.2010, impugnata dalla ricorrente con i motivi aggiunti, il Comune di Ladispoli ha ordinato all’odierna controinteressata V.G. la "chiusura dell’accesso pedonale e del cancelletto abusivo su Via Saturno" (rectius: sul sentiero pedonale che si diparte dalla medesima via).

2. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione comunale di Ladispoli e la controinteressata V.G., resistendo al ricorso.

3. In sede cautelare, questo Tribunale ha ordinato il riesame del provvedimento impugnato, accogliendo nelle more la domanda cautelare "nel limite della sospensione di ogni intervento a carattere stabilmente demolitivo, fermo restando che deve essere garantito comunque l’accesso all’appartamento della controinteressata interclusa V.G. mediante il libero transito per il cancello della ricorrente fino alla definizione della questione".

In data 19 luglio 2010 l’Amministrazione ha depositato una relazione istruttoria sulla questione.

4. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 17 febbraio 2011, e quindi trattenuto in decisione.

5. Il Collegio ritiene che la controversia in esame vada correttamente riportata ai termini propriamente rilevanti nella sede giurisdizionale amministrativa.

A tale fine va anzitutto rilevato che può prescindersi dalla questione relativa alla completezza del contraddittorio processuale in relazione alla possibilità di evocare in giudizio i proprietari delle altre due unità immobiliari, attese le caratteristiche dei luoghi e, in particolare, la contitolarità dell’accesso in questione tra l’unità immobiliare n. 1 e l’unità immobiliare n. 4: infatti il ricorso è infondato nel merito.

6. Va sottolineato che sia il pregresso contenzioso civilistico, sia le complesse questioni interenti alle modifiche, nel tempo, dello stato di fatto rispetto all’originario progetto (concessione edilizia n. 27/74; variante in corso d’opera n. 49/75; variante in sanatoria n. 11/77), alle successive e anche difformi variazioni nell’accatastamento (nel 1975 e nel 1976), nonché alle vicende divisorie e traslative della proprietà delle singole unità immobiliari, non possono distogliere questo Tribunale dall’esaminare i provvedimenti del Comune di Ladispoli nella loro effettiva portata dispositiva. Quest’ultima va sostanzialmente individuata nel rilievo dell’illegittimità dell’accesso della controinteressata Giancola sul menzionato sentiero pedonale e nella connessa necessità di ripristinare, in favore della medesima, l’originario passaggio comune con accesso su Via del Leone.

7. I primi due motivi di ricorso, riproposti con i motivi aggiunti, attengono alla violazione dell’articolo 7 della L. n. 241/1990 e delle garanzie del contraddittorio procedimentale, con riferimento all’omesso coinvolgimento, in quella fase, dell’odierna ricorrente e dell’attuale contitolare del passaggio in questione (proprietario dell’unità immobiliare n. 1).

Al riguardo, il Collegio ritiene che – al di là del favorevole rilievo del fumus boni juris in sede cautelare – detti motivi debbano allo stato essere disattesi in considerazione del fatto che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l’art. 21 – octies, comma 2, primo periodo, della L. n. 241 del 1990, che statuisce la non annullabilità dell’atto adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la natura vincolata del medesimo, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17302).

In effetti, alla stregua delle considerazioni che seguono, deve rilevarsi che l’Amministrazione comunale ha operato in maniera sostanzialmente vincolata, tenendo della normativa vigente nella zona, e che comunque dalla documentazione acquisita in atti emerge la sostanziale correttezza contenutistica del suo operato.

8. Il terzo motivo di ricorso, riproposto con i motivi aggiunti, è diretto a lamentare la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi recava un termine (quindici giorni) più ristretto di quello previsto dalla richiamata disposizione di legge.

La censura va disattesa per difetto – quantomeno sopravvenuto – di interesse, in quanto l’Amministrazione ha rilevato in data 11 marzo 2010 l’avvenuta esecuzione entro i novanta giorni dell’ordine di ripristino, con conseguente preclusione dell’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, del menzionato D.P.R. n. 380/2001, dovendosi quindi considerare superata e inefficace la constatazione di inadempimento contenuta nel precedente verbale del 18 febbraio 2010.

9. Le rimanenti censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti, attinenti agli aspetti sostanziali della vicenda e coinvolgenti profili di eccesso di potere attinenti sia alla rappresentazione dei luoghi, sia alla compiutezza dell’istruttoria e alla complessiva ragionevolezza e coerenza dell’azione amministrativa anche in relazione a un precedente giudicato civile intercorso tra le parti private, si appalesano, a giudizio del Collegio, nel loro insieme infondate e, come tali, da disattendere.

Al riguardo, il dato essenziale da considerare risiede nel fatto che – a prescindere dalle successive variazioni catastali e dello stato dei luoghi, nonché dalle questioni civilistiche rilevanti inter partes – l’Amministrazione non poteva che emanare un provvedimento coerente con l’esigenza di rispettare sia il progetto originario sia – soprattutto – la normativa di zona.

A questo riguardo è decisivo osservare che l’art. 4 delle Norme Tecniche per l’Attuazione del Piano di Lottizzazione di Marina di San Nicola prescrive: "….I singoli lotti potranno avere accesso soltanto dalle vie secondarie nello interno dei nuclei della lottizzazione".

Nella specie, quindi, è anzitutto esclusa la possibilità che la controinteressata Giancola possa usufruire di un accesso su Via Saturno.

Quanto all’accesso sul sentiero pedonale che si diparte dalla medesima via, se è vero che esso non rientra tra le vie principali, è pur vero che si tratta di un semplice sentiero pedonale chiuso al traffico, come tale evidentemente inadatto, per intrinseche caratteristiche di larghezza, percorribilità motorizzata, etc., a fungere da accesso unico per un’abitazione, per ovvi motivi di sicurezza e di ordinata viabilità: e infatti non a caso l’art. 2 delle medesime N.T.A. distingue tra la "rete viaria secondaria" – che comprende le vie che a mente del successivo art. 4 servono per l’accesso ai singoli lotti – e i "sentieri pedonali".

L’Amministrazione non poteva quindi non ordinare il ripristino, in favore della controinteressata Giancola, dell’accesso su Via del Leone, contestualmente alla chiusura dell’accesso della medesima sul sentiero pedonale conformemente all’impostazione fondamentale del progetto originario.

Ciò è sufficiente a far ritenere infondate le censure di eccesso di potere proposte con i due ultimi motivi di ricorso avverso i provvedimenti impugnati, impregiudicati restando i profili civilistici, anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di appello – a tacer d’altro – nel disattendere le domande a carattere ripristinatorio e risarcitorio, non si pronuncia direttamente sulla causa petendi amministrativistica posta a fondamento della domanda di cui si controverte in questa sede.

10. Conclusivamente il ricorso, unitamente ai relativi motivi aggiunti, deve essere respinto.

11. La rilevata illegittimità dell’azione amministrativa per omessa instaurazione iniziale del contraddittorio, pur non conducendo nella specie ad una pronuncia di accoglimento del ricorso grazie alla menzionata applicazione della previsione di cui all’art. 21 -octies, comma 2, della L. n. 241/1990, costituisce circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese di giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92, comma 2 c.p.c. e 26 c.p.a..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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