T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 15-03-2011, n. 2354 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– il ricorso in epigrafe è diretto avverso la nota recante l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della ricorrente della gara di appalto avviata da P.I. per la fornitura di supporto specialistico per l’evoluzione del programma enterprise data Warehouse di Poste;

– la gravata nota veniva trasmessa alla GFI Italia mediante raccomandata a/r del 24 dicembre 2010, ricevuta dall’interessata il 28 dicembre successivo;

– la proposizione del gravame risultava soggetta al termine decadenziale di trenta giorni (scaduto il 27 gennaio 2011), stabilito dall’art. 120, comma 5, del DLgs n. 104/2010, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione inviata dalla stazione appaltante;

– il ricorso giurisdizionale in epigrafe veniva spedito per la notifica il 28 gennaio 2011 e dunque oltre il suddetto termine decadenziale;

– secondo l’allegazione di parte ricorrente, nei giorni in cui il provvedimento gravato è stato comunicato, la società era "chiusa per ferie aziendali " e pertanto la "piena conoscenza del provvedimento" sarebbe avventa solo alla ripresa delle attività il 3 gennaio 2011;

RITENUTO che:

– in materia di impugnazione di provvedimenti amministrativi in relazione agli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, come quelli di esclusione e revoca dell’aggiudicazione di gare, si applica la regola generale della piena conoscenza, di cui all’art. 41, comma 2, del d.lgs n. 104/2010, dalla notificazione o dalla comunicazione individuale all’interessato;

– risulti irrilevante, pertanto, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso, la temporanea chiusura della società, trattandosi di circostanza non idonea ad escludere la piena conoscenza dell’atto notificato e in ogni caso rientrante nella sfera di disponibilità della ricorrente;

– pertanto, il ricorso giurisdizionale in epigrafe si appalesa tardivo in quanto intempestivamente proposto e deve dunque essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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