Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In data 7.4.2010, l’avv. Giandomenico Raggio difensore della parte offesa "Provincia Romana della Compagnia di Gesù" ricorreva per Cassazione avverso il decreto di archiviazione n. 7466/2009 del G.I.P. presso il Tribunale di Velletri, in data 16.2.2010, deducendo la violazione delle norme previste a pena di nullità in riferimento all’art. 409 c.p.p., per violazione del contraddittorio.
Con memoria inviata dall’avv. Vocino Antonio, A.M., assumendo che la parte offesa si è limitata ad indicare una insufficiente valutazione del p.m. in merito a risultanze già acquisite, chiedeva il rigetto del ricorso.
L’art. 410 c.p.p., prevede che il giudice dispone l’archiviazione "de plano" con decreto motivato, nel caso in cui l’opposizione sia inammissibile, e che l’opposizione va qualificata come inammissibile, ove non vengano indicati l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
Considerato che l’opposizione della parte offesa ex art. 410 c.p.p. è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento senza contraddittorio con quello a seguito di rito camerale, il giudice per le indagini preliminari, il quale – nonostante l’opposizione proposta dalla parte offesa – disponga l’archiviazione del procedimento "de plano", deve motivare specificatamente in ordine all’omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova, valutando quindi la specificità e pertinenza delle richieste e degli atti di indagine richiesti, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova. E’, invece, preclusa – in tale sede – una valutazione della loro rilevanza ai fini della prova, ovvero una valutazione prognostica della rilevanza delle investigazioni richieste ai fini della fondatezza della notizia di reato, valutazione che va invece effettuata in sede di udienza camerale.
In difetto di motivazione (o in caso di motivazione apparente), come sopra specificato, il provvedimento è ricorribile per Cassazione, per violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio, che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto (cfr. Sez. 5, sent.n.16505/2006, Riv.234453; Cass.Sez. 2, sent.n.47980/2004, Riv.230707).
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento impugnato, nel dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione non si è espresso in ordine alla pertinenzialità e specificità degli atti di indagine richiesti, ma ha invero rilevato l’inutilità delle investigazioni suppletive, assumendo che "i mezzi di prova indicati sono inconferenti: infatti, si tratta di testimonianze volte a provare i fatti dedotti in querela, fatti che … hanno valenza civilistica", e siffatta valutazione comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, inibita al giudice "de plano" in costanza di opposizione; sarebbe altrimenti vanificata la funzione e la "ratio" dell’udienza camerale, prevista a seguito dell’opposizione, e – solo successivamente alla quale – il Giudice per le indagini preliminari ben potrà effettuare tutte le proprie valutazioni sull’esito prognostico delle indagini richieste.
Il provvedimento va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri, ufficio del Giudice per le indagini preliminari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Velletri.
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