Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26.6.008, il Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Cefalù, dichiarò R.M.V.A. responsabile del delitto di danneggiamento aggravato di un’automobile parcheggiata sulla pubblica via e la condannò alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte offesa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputata, e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 9.3.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’inosservanza dell’art. 192 c.p.p., e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non essendo le dichiarazioni della parte offesa confermate da altri elementi di prova.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Con memoria depositata il 24.11.2010, il difensore della parte civile C.M. chiede il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Premesso che la persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l’attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purchè tale valutazione sia sorretta da adeguata e coerente giustificazione, che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. n. 1505/2005, Riv. 230899), rileva il Collegio che i giudici di merito con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici hanno correttamente ritenuto la attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa C. – il quale ha affermato di aver sentito e visto la R. che con le chiavi striava la sua auto in sosta – in quanto le stesse poste in relazione con gli altri dati obiettivi emergenti dal processo (foto riportanti i danni riportati dall’autovettura parcheggiata nell’atrio condominiale comune, dichiarazioni della stessa imputata che ha ammesso di aver avuto un alterco con la parte offesa e di essersi allontanata urtando colposamente il suo sportello contro l’auto del contraddite) hanno consentito di accertare la plausibilità dell’accusa, le modalità dell’accaduto e l’opportuno controllo sull’attendibilità del dichiarante.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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