T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 15-03-2011, n. 734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato gli atti di gara relativi all’affidamento in concessione della gestione delle aree pubbliche di sosta e pagamento, senza custodia dei veicoli, ubicate nel territorio del Comune di Codogno, e di tutte le attività relative all’installazione e manutenzione della segnaletica stradale verticale o orizzontale.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendosi di attribuire 70 punti alla componente qualitativa, così ripartiti:

– proposta operativa per la gestione dei parcheggi, 35 punti, di cui 10 per la gestione degli incassi, 10 per l’attivazione del servizio, 10 per la qualità dei parcometri eventualmente da installare e 5 per la manutenzione della segnaletica;

– interventi di manutenzione in caso di guasto ai parcometri, 10 punti;

– proposte migliorative ed eventuali servizi aggiuntivi, 25 punti.

Nel verbale n. 2, la Commissione tecnica prima di dare inizio alla seduta stabiliva i seguenti "parametri oggettivi da utilizzare":

– per la gestione degli incassi, l’attivazione del servizio, la manutenzione della segnaletica e la manutenzione dei parcometri in caso di guasto o fermo macchina verrà valutato il tempo;

– per la qualità dei parcometri verranno valutati i seguenti modelli "strada" (più recente), ed il modello "stelio", attualmente più usato;

– per le proposte migliorative sono state valutate le soluzioni proposte e intese come migliorative per il Comune di Codogno, stante la sua specifica situazione di servizio.

Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo, avendo la commissione violato l’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato che "per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, occorre che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa siano noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte" (Corte di Giustizia Sez. I 24.11.2005, n. 331, punto n. 24).

Il rilevo comunitario della giurisprudenza citata, e il suo richiamo ai principi di parità di trattamento e di trasparenza, comportano la sua applicabilità anche alla procedura di affidamento in questione, anche a prescindere dall’esatta determinazione degli articoli del codice dei contratti ad essa applicabili. Peraltro, la lettera u) del comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152, ha soppresso il comma 4 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, nella parte in cui consentiva alla commissione giudicatrice prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, di fissare in via generale "i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando".

Nel caso di specie la Commissione non si è limitata ad esplicare, come infondatamente assunto ex adverso, il percorso che avrebbe seguito nel corso di valutazione delle offerte e nell’articolare la motivazione, ma ha al contrario integrato i criteri che avrebbero dovuto condurre all’attribuzione dei punteggi, non essendo affatto "scontato" che le late previsioni indicate nel bando di gara, quali la "gestione degli incassi", o la "manutenzione della segnaletica", sarebbero state suscettibili di essere apprezzate esclusivamente in relazione ai tempi della loro rispettiva esecuzione, essendo ragionevolmente ipotizzabile la fruizione di diversi parametri quantitativi o qualitativi. Né rileva in contrario il fatto che la ricorrente abbia indicato nella propria offerta i propri tempi di intervento, trattandosi di una precisazione dei futuri impegni sul piano contrattuale, che non può costituire sotto alcun profilo la prova che la predetta integrazione dei criteri, disposta unilateralmente dalla Commissione, fosse una passaggio meramente scontato del processo di valutazione delle singole offerte presentate.

Neppure rileva, infine, il superamento della cosiddetta prova di resistenza da parte della ricorrente, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un suo interesse alla definizione del motivo. L’accertamento dell’illegittimità dell’operato della commissione, nella parte in cui ha integrato i criteri di aggiudicazione già stabiliti nel bando, è sufficiente a inficiarne l’operato, non potendosi prevedere quale sarebbe stato l’esito delle valutazioni a seguito di una loro corretta applicazione.

Il ricorso va dunque accolto, potendo restare assorbiti gli altri motivi dedotti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della peculiarità della procedura di affidamento.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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