Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-06-2011, n. 12132 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.M. ricorre, nei confronti della soc. Banca Nazionale del Lavoro spa, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5939/05, depositata il 1 agosto 2006. 2. Il suddetto giudice di appello, con la citata pronuncia, rigettava l’impugnazione proposta dal D. avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2002. 2.1. L’odierno ricorrente aveva chiesto al giudice di primo grado l’accertamento del diritto alla qualifica di dirigente ed al conseguente trattamento economico e normativo in ragione delle mansioni di responsabile di raggruppamento e sostituto del direttore della filiale Roma Est, dal luglio 1992 o, quantomeno, in ragione delle funzioni di sostituto del direttore della BNL – sezione credito cinematografico e teatrale spa. Pertanto, adiva il Tribunale affinchè tanto gli fosse riconosciuto, con la conseguente condanna della BNL al pagamento in suo favore delle differenze retributive, oltre accessori.

Chiedeva, altresì, la condanna della BNL al risarcimento in suo favore del danno biologico e di quello alla professionalità conseguente alla dequalificazione subita dal 1997. 3. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la soc. Banca Nazionale del Lavoro spa.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Preliminarmente, occorre procedere alla riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

2. Il ricorrente D.M. ha dedotto quattro motivi di ricorso.

3. Con il primo motivo ha prospettato violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia afferenti risultanze istruttorie.

Il ricorrente ricorda che, nei ricorsi di primo grado e di appello, ha dedotto che, a seguito della ristrutturazione della Filiale di Roma con creazioni di quattro filiali Capo Gruppo, era stato assegnato alla Filiale di Roma Est, con funzioni di responsabile commerciale e sostituto del Direttore, con assegnazione di 12 agenzie e 3 sportelli; ha aggiunto che nel 1991, per l’ampliamento della Filiale, erano stati creati due Capi Raggruppamenti, A e B, con compiti del tutto analoghi a quelli dei Capi Zona e Capi Gruppo della ex Filiale di Roma, compiti, per prassi aziendale, svolti da dirigenti.

Esso dott. D. era stato nominato Capo del Raggruppamento A, con posizione identica a quella dell’ex Capo Gruppo, in quanto le agenzie da 15 erano passate a 32, ed i funzionari a 103 dai 24/25.

Tanto premesso, rileva il ricorrente che la Corte di Appello, pur dando atto di quanto sopra, riguardante i dati numerici e la identità di mansioni tra Capo Raggruppamento e Capo Zona o Gruppo, ha disatteso la propria censura in quanto la prassi aziendale, invocata da esso ricorrente, e riferita al dato che i Capi Gruppo o Capi Zona, nella precedente organizzazione della Filiale, erano dirigenti, non era stata provata. Il giudice di appello avrebbe omesso di considerare puntuali deposizioni (in particolare, teste C.) e una massa rilevante di documenti, e, comunque, la deposizione del teste P., richiamata in sentenza, confermava la propria tesi.

Pertanto, deduce il ricorrente, la contraddizione e il vizio di motivazione della sentenza, prima ancora del denunciato omesso esame di documenti e prove orali, si rinvengono nella stessa sentenza, laddove la prassi è provata proprio dalle deposizioni richiamate.

Inoltre, la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare una serie di documenti analiticamente indicati nel ricorso per cui è causa.

Afferma il D. che se la Corte di Appello avesse considerato i documenti in parola e lette le deposizioni testimoniali sarebbe pervenuta alla conclusione che era stata fornita la prova della prassi aziendale.

3.1. Con il secondo motibo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia.

Afferma il ricorrente che secondo l’art. 83 del contratto collettivo per il personale direttivo "sono dirigenti coloro i quali – sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. ed in quanto ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’azienda siano dalle rispettive aziende come tali qualificati".

La sentenza della Corte d’Appello è censurata per non aver speso una parola sul punto, limitandosi a considerare solo la questione della dedotta prassi aziendale. Da qui il vizio di omessa pronuncia della sentenza.

3.2. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 48 dello Statuto della Società di Credito Cinematografico, del verbale del Consiglio di Amministrazione 1 luglio 1992, dell’art. 3 del Regolamento della Società 10.3.1994, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

L’errore della Corte di merito consiste nell’essersi limitata alla lettura dell’art. 3 del regolamento della società, obliterando lo Statuto della Società e il deliberato del Consiglio di Amministrazione 1 luglio 1992, entrambi prodotti e citati nelle difese del ricorrente.

La Corte, poi, ha omesso di considerare, altresì, una serie di documenti analiticamente indicati. La Corte, quindi, per pervenire al rigetto del gravame, si è limitata alla interpretazione letterale del Regolamento, senza considerare gli altri decisivi documenti.

3.1. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

3.2. Giova premettere che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento cd. all’uopo valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Costituisce, altresì, insegnamento consolidato di questa Corte che il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17097 del 2010; Cass. n. 9662 del 2001; Cass. n. 2404 del 2000).

Occorre, inoltre, ricordare come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell’asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla Corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo, solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 3004 del 2004).

3.2. Tanto premesso, occorre osservare in primo luogo, ai fini del vaglio dell’autosufficienza, che nel caso in esame il ricorrente riporta la deposizione del teste C. (facendo riferimento a due versioni, in quanto un primo verbale sarebbe andato smarrito e poi rinvenuto) senza indicazioni in ordine alla esaustività o meno della trascrizione, al fine di consentire una contestualizzazione oggettiva della stessa (nè sono indicati i verbali di udienza in cui la stessa è contenuta), ed allega i documenti di cui la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame, senza tuttavia indicare, con riferimenti specifici, in quale grado del giudizio di merito questi ultimi sono stati prodotti.

Peraltro, o questi ultimi sono stati prodotti in appello e quindi il dedotto mancato esame non accompagnato da critica circa l’ammissibilità degli stessi, priva a priori la doglianza del requisito della decisività, o sono stati prodotti in primo grado ed allora la relativa censura doveva già investire il giudice di appello e quindi, a fronte del non accoglimento, il giudice di legittimità, verificandosi diversamente giudicato interno sul punto.

Pertanto, i motivi di impugnazione palesano con riferimento allo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata una genericità in ordine al fatto controverso, e al quesito di diritto, laddove invocato l’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie in relazione alla data della sentenza impugnata (1 agosto 2006), depositata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Cass. 25117 del 2008).

3.3.In ogni caso le censure non colgono la ratio decidendi. Ed infatti il D. censura la pronuncia di secondo grado in quanto la Corte d’Appello non avrebbe ritenuta provata la prassi aziendale che i Capi Gruppo o Capi Zona, nella precedente organizzazione della filiale erano dirigenti.

La Corte d’Appello perveniva alla decisione impugnata in quanto il D. in punto di allegazioni probatorie, lungi dall’ indicare specificamente le mansioni da lui espletate concretamente e, perciò da esporre a base del raffronto con la declaratoria contrattuale in relazione alla quale richiede il superiore inquadramento, si è limitato a ricapitolare genericamente i gradi della sua carriera paragonando la sua posizione a quella di altri lavoratori dei quali, peraltro, non allega le specifiche mansioni e competenze. La Corte osserva, quindi, che in ragione dello smembramento dell’unica filiale di Roma BNL in cinque filiali, le eventuali prassi precedenti (peraltro non provate) che riguardavano figure con più ampie competenze e responsabilità territoriali non avrebbero potuto puramente e semplicemente essere riportate nella diversa situazione organizzativa.

A fronte della sentenza che offre congrua motivazione, esente da vizi per la coerenza logica, il ricorrente si limita ad opporre alle valutazioni del Giudice di merito, quanto alle risultanze di causa, una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, censurando il convincimento e l’apprezzamento del giudice risultante difforme da quello auspicato e chiedendo per ciò stesso un riesame del merito non consentito in questa sede. Pertanto, le sue censure non possono trovare accoglimento.

3.4. Con il quarto motivo d’impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., art. 278 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Ed infatti la Corte d’Appello, ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno biologico professionale e morale del ricorrente, per effetto di dequalificazione ed emarginazione in suo danno, in quanto non provato.

Ad avviso del ricorrente, sussisterebbe errore di diritto e vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Afferma il ricorrente di aver prodotto in prime cure quattro certificati medici datati, che dimostrano inequivocabilmente la ricorrenza di una patologia in proprio danno, per effetto del comportamento di emarginazione posto in essere dalla Banca. Deduce, quindi, che il giudice del merito non ha escluso che siffatto comportamento sia intervenuto, non pronunciando alcunchè sullo stesso, ma ha rigettato la domanda sul presupposto della mancata prova del danno, mentre il danno esistenziale è in "re ipsa", ed esso ricorrente aveva richiesto una mera sentenza di condanna generica.

Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: se, per la richiesta di condanna generica, rinviando la liquidazione del danno ad altra fase ovvero giudizio, è necessaria o meno la prova del danno ovvero la mera prospettazione dello stesso, con giudizio di mera probabilità. 3.5. Il motivo non è fondato. Costituisce principio consolidato che la condanna generica al risarcimento del danno, anche se contenuta in una sentenza penale, consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, a prescindere dall’esistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione (Cass. n. 9295 del 2010). Ed infatti, la domanda di condanna generica non esclude che l’interessato debba provare l’an debeatur. La Corte d’Appello con congrua motivazione, quindi, ha fatto corretta applicazione di detto principio.

Pertanto il suddetto motivo non è fondato.

3.6. Il ricorso principale deve essere rigettato.

3.7. Con il ricorso incidentale condizionato, la società Banca Nazionale del Lavoro ha dedotto vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2967 c.c..

La ricorrente incidentale ha formulato il seguente quesito: se violi gli artt. 2103 e 2967 c.c. una sentenza che – in fattispecie di dedotta dequalificazione professionale di un lavoratore per essere stato adibito ad incarico professionale non equivalente a quello svolto in epoca anteriore all’esercizio dello ius variandi – ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno da dequalificazione professionale non ritenga necessario che il lavoratore alleghi in fatto la inesattezza dell’inadempimento ed in particolare le mansioni concretamente svolte e le responsabilità effettivamente assunte prima e dopo il lamentato esercizio dello ius variandi datoriale.

3.8. Il motivo è assorbito dal rigetto del ricorso principale e, pertanto, il ricorso incidentale deve esser rigettato.

3.9. Il complessivo tenore del giudizio, sia con riguardo ai profili sostanziali che processuali, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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