Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-06-2011, n. 12128 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9.3.04, S.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, con cui era stata respinta a sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della superiore qualifica contrattuale B2, in luogo della C1 posseduta, con conseguente condanna dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, proprio datore di lavoro, al pagamento delle relative differenze retributive.

Deduceva che le risultanze istruttorie avevano confermato che le mansioni svolte comportavano la piena e completa autonomia e responsabilità con cui aveva operato. Osservava, inoltre, che l’IPZS aveva riconosciuto ad altri dipendenti, che svolgevano le sue stesse mansioni, l’inquadramento nel livello B/2, sicchè la stesso risultava inquadrato nell’inferiore livello C/1 senza che TIPZS avesse dedotto una obiettiva e ragionevole giustificazione del trattamento differenziato.

Si costituiva l’Istituto, resistendo all’impugnazione.

Con sentenza del 26 aprile-23 giugno 2006, l’adita Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

A sostegno della decisione, dopo avere riprodotto gli inquadramenti ed i livelli rilevanti in relazione alle pretese del S., osservava che, prescindendo dall’invocato principio di parità di trattamento inapplicabile nella specie, il materiale probatorio acquisito evidenziava nell’attività del S. – concretatesi in compiti di verifica delle giacenze di magazzino, di registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita, con compilazione dei buoni di carico e scarico, soggette, ancorchè in via di massima, a controlli superiori – un grado di responsabilità che impedivano il riconoscimento del superiore livello richiesto.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.G. con un unico motivo. Resiste l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato srl con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, S.G., denunciando insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 Cost, L. 3 luglio 1965, n. 929, L. n. 848 del 1955, L. n. 657 del 1966, L. n. 881 del 1997, artt. 2103, 1175 e 1375 c.c., sostiene che il Giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente valutato ed interpretato le deposizioni dei testi A. e L., dalle quali risulterebbe che egli avrebbe svolto le stesse mansioni di altri dipendenti (inquadrati nel livello B/2).

A parere del S., dunque, la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione la circostanza che l’Istituto aveva attribuito l’inquadramento di livello B/2 ad altri colleghi, senza che vi fosse una obiettiva e ragionevole giustificazione del trattamento differenziato rispetto alla propria posizione. Secondo il ricorrente, pertanto, si tratterebbe di una omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto se il Giudice del gravame avesse correttamente interpretato e valutato le dichiarazioni dei testi, la propria domanda sarebbe stata accolta in applicazione del principio di parità di trattamento sui luoghi di lavoro, riferendosi la stessa ad un periodo (ante 1988) in cui l’Istituto Poligrafico non aveva assunto ancora la qualifica di ente pubblico economico.

Il motivo è privo di fondamento.

E’ infatti pacifico e costante l’orientamento di questa Corte, secondo il quale il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile la mancata o insufficiente valutazione di punti decisivi del giudizio – prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio – ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate dal giudicante tale da non rendere ricostruibile il procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (v. per tutte, Cass. SU n. 13045/97).

Nella specie, come risulta dalla motivazione della decisione impugnata, la Corte di merito si è specificamente soffermata sul motivo di appello formulato dal S. riguardante una presunta disparità di trattamento alla luce delle dichiarazioni rese dai testi in corso di causa. Infatti, il Giudice del gravame ha proceduto a riesaminare e valutare le risultanze istruttorie ed ha correttamente ritenuto che le doglianze del lavoratore fossero infondate, avendo i testi escluso una parità di compiti tra il S. ed i colleghi dello stesso reparto (tali D.C. e A.), e, comunque, non provata l’esistenza di una equivalente responsabilità tra i nominati dipendenti.

Più in dettaglio, la Corte territoriale ha sottolineato che agli atti non vi era alcuna prova che i dipendenti A. e D. C. (impiegati inquadrati nel livello B/2) avessero svolto le stessa mansioni del ricorrente e, soprattutto, potessero vantare una situazione di servizio ed un curriculum professionale identici. Anzi il Giudice di appello ha correttamente rilevato che il teste A. ha categoricamente escluso che i compiti a lei affidati fossero gli stessi svolti dal S. mentre è rimastra priva di alcun riscontro probatorio la circostanza che tra i dipendenti vi fossero equivalenti responsabilità.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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