Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12251

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento in epigrafe che ha accolto il ricorso di con il quale è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia in data 8.11.2007. L’intimato non ha proposto difese. Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto la notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale e non è stata depositata la cartolina attestante la ricezione. Oltre a ciò non è stata neppure depositato il provvedimento impugnato in copia autentica.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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