Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11290

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2.2.2010, il Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, applicò a J.X. per i reati di cui all’art. 648 c.p., D.Lgs. n. 219 del 2008, art. 147, comma 2, art. 348 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche – e ridotta la pena per la scelta del rito la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto "probabilmente il Tribunale ha inteso applicare al caso in esame la pena di cui all’art. 648 c.p., comma 2, omettendo di indicare nel dispositivo la sussistenza dell’ipotesi lieve".

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato, e va pertanto dichiarato inammissibile.

L’applicazione della pena su richiesta si fonda su un accordo tra l’imputato e il P.M., rispetto al quale il giudice ha solo funzioni di controllo del rispetto delle regole del procedimento; tale accordo costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte e una volta che questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in quando il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento; a ciascuna parte non è, perciò consentito di rimettere in discussione la descrizione del fatto e la configurazione giuridica di esso nonchè la pena sulla base della quale ha formulato la propria proposta.

Molteplici e conformi sono le decisioni assunte, anche in tempi diversi, dalla Corte di Cassazione, relativamente poi all’inammissibilità del ricorso presentato avverso una sentenza di applicazione di pena, in ipotesi in cui non è possibile individuare l’irrogazione di una pena illegale; tutte le statuizioni non illegittime, che siano state concordate dalle parti e recepite in sentenza, non possono essere rimesse in discussione, in quanto sono manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti, e che il giudice si limita a ratificare (cfr.

Cass. 20.9.99, Espinola).

La Corte di Cassazione ha, in particolare, sostenuto che, qualora il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l’impugnazione della sentenza, che tale accordo abbia recepito, è consentita solo qualora esso si configuri come pena illegale (Cass. 19.2.98, Kepec); e anche il Procuratore Generale resta vincolato alle determinazioni pattiziamente assunte in primo grado dal pubblico ministero (v. Cass. Sez. 6^, Sent. n. 38943/2003 Rv. 227718).

Per qualificare illegale la pena, infine, non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta, essendo invero necessario che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge.

In tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione in ordine all’entità della pena va, quindi, ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena (Cass. Sez. 5^, Sent. n. 489/2000 Rv. 215489).

Considerato che dal testo della gravata sentenza risulta che una tale indagine è stata effettuata, con esito positivo per la ratifica del patto, e che la concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 cpv c.p., comma 2 è desumibile per implicito dai calcoli per la determinazione della pena base per il più grave delitto di ricettazione, l’obbligo di motivazione è stato assolto.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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