Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2011, n. 12241 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata l’11 settembre 1993 M.A. convenne davanti al Tribunale di Genova G.F. per sentirla condannare al pagamento di L. 13.664.400 oltre accessori per residuo corrispettivo per prestazioni di geometra come da parcella liquidata dall’ordine.

La convenuta contestò la pretesa e svolse riconvenzionale per la risoluzione del contratto d’opera e per danni.

Assunte prove ed espletata ctu il Tribunale, con sentenza 985/2003, accolse la domanda con la condanna della convenuta al pagamento di Euro 6014,25 oltre interessi e spese, decisione confermata in appello, salvo che per l’importo degli onorari liquidati, sul presupposto che al ctu era stato demandato di accertare le prestazioni eseguite, eventuali duplicazioni del progetto di liquidazione, la corretta esecuzione dell’incarico, il corrispettivo dovuto, quesiti cui si era data risposta ricostruendo i fatti storici, senza sostanziali eccezioni dopo il deposito dell’elaborato.

Ricorre la G. con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione del fatto, che, invece, è sufficientemente dedotto. Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 c.p.c., vizi di motivazione perchè la Corte di appello, pur riconoscendo che la ctu non è mezzo di prova in se stessa, può tradursi in fonte oggettiva di prova quando tenda ad accertare dati di fatto che richiederebbero conoscenza di specifiche cognizioni tecniche. Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 61, 101, 156, 157, 191 e 194 c.p.c. e vizi di motivazione perchè la Corte di appello riconosce la possibile illegittimità dell’operato del ctu circa la ricezione di documenti e non considera che la difesa aveva immediatamente contestato la violazione del contraddittorio.

Col terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 61,191, 194 c.p.c. e vizi di motivazione circa il difetto di motivazione della sentenza di primo grado sulle contestazioni alla ctu.

Col quarto motivo si lamentano violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. e vizi di motivazione per il rigetto della domanda riconvenzionale della G., ritenuta la genericità del mezzo di impugnazione.

Le censure non meritano accoglimento.

Come dedotto in sentenza, al ctu era stato demandato di accertare le prestazioni eseguite, eventuali duplicazioni del progetto di liquidazione, la corretta esecuzione dell’incarico, il corrispettivo dovuto, quesiti cui si era data risposta ricostruendo i fatti storici, senza sostanziali eccezioni dopo il deposito dell’elaborato.

Col presente ricorso, a prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione in contrasto con la necessaria specificità dei mezzi di impugnazione, i primi due motivi richiamano correttamente la sentenza circa il valore probatorio relativo della ctu e le modalità di acquisizione dei documenti ma danno luogo a mere manifestazioni di dissenso senza superare l’affermazione della risposta ai quesiti proposti e della assenza di contestazioni dopo il deposito dell’elaborato, limitandosi a sostenere solis verbis tale contestazione senza indicare quando e come ciò sia avvenuto.

In particolare in ordine al primo motivo va rilevato che la sentenza, alle pagine otto e nove, ha dedotto che la ctu, pur non essendo in se stessa, almeno nel disegno codicistico, un mezzo di prova, può legittimamente tradursi in fonte oggettiva di prova se ed in quanto tenda ad accertare dati di fatto la cui rilevazione esiga specifiche cognizioni tecniche. Ed il giudice di primo grado aveva implicitamente dimostrato di ritenere che l’assunzione di informazioni e l’esame di documenti da parte del consulente avessero assolto la funzione di fonti di cognizione e di ricostruzione di fatti storici e non di espedienti sostitutivi del mancato adempimento dell’onere della prova.

In ordine al secondo motivo va osservato che la sentenza, a pagina nove, ha affermato che se è vero che il ctu non può ricevere dalle parti documenti che non siano stati ritualmente prodotti in causa (escludendo, tuttavia, la violazione del contraddittorio tecnico), è altrettanto vero che tutte le nullità configurabili in relazione a violazioni del diritto di difesa hanno carattere relativo e ricevono sanatoria, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione.

Anche il terzo motivo è generico avendo la sentenza di appello compiutamente riferito dei quesiti proposti al ctu e delle risposte date mentre il quarto contesta la deduzione della sentenza circa la non specificità del mezzo di impugnazione senza, tuttavia, riportare analiticamente la doglianza proprio in violazione dell’art. 112 c.p.c. invocato.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, di cui 2000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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