Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Roma in data 25 giugno 2010, per il reato di sequestro a scopo di estorsione in concorso ricorre B.M. in proprio, chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, del pericolo di fuga e di reiterazione del reato perchè i fatti sono andati diversamente da quanto indicato nell’imputazione.

In particolare egli si sarebbe limitato solo ad accompagnare le parti lese presso il casolare dove abita la sorella e non avrebbe in nulla partecipato all’aggressione.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il ricorrente deduce che i giudici del riesame avrebbero errato nel ritenere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati attribuitigli ed assume che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio dichiarativo, per il quale egli propone un’altra chiave di lettura interpretativa, a suo avviso più corretta ed aderente alla realtà dei fatti.

2.2 Il motivo di ricorso è inammissibile perchè si risolve nella riproposizione di argomenti difensivi, già adeguatamente presi in esame e confutati nel provvedimento impugnato e nell’ordinanza del GIP, alla cui motivazione rimanda il Tribunale; il motivo pertanto, per un verso è generico e per l’altro svolge considerazioni di fatto, non suscettibili di valutazione in un giudizio di legittimità, perchè per costante giurisprudenza di questa Corte, vi è sottratto, come tutte le valutazioni di merito.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. articolo, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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