Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-12-2010) 22-03-2011, n. 11334

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale cittadino del 05.05.2010, con la quale è stata respinta l’istanza di scarcerazione dell’indagato per asserita non configurabilità del reato di riciclaggio, propone ricorso la difesa di D.G. deducendo con un primo motivo la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione alla sussistenza dell’art. 648 bis c.p. nonchè per contraddittorietà intrinseca della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus del reato contestato perchè, come testualmente riportato in ricorso" "il provvedimento impugnato non terrebbe in considerazione l’astratta inidoneità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. a fondare l’ipotesi del tentativo di riciclaggio…. e l’impossibilità di contestare insieme il reato associativo ed il riciclaggio …"; con un secondo motivo, deducendo la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis) per omesso esame delle censure difensive.

1.2 In particolare il Tribunale del riesame rilevava che una prima istanza incentrata sul rilievo dell’assorbimento del reato di tentato riciclaggio in quello di associazione a delinquere qualificata era stata rigettata dal GIP del Tribunale di Roma in data 22.03.2010 e che la difesa del D. non aveva appellato tale decisione ma si era limitato a trasfondere la medesima questione nell’istanza di scarcerazione che ha dato origine al presente procedimento incidentale de libertate, senza allegazione di alcun fatto nuovo.

Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto il consolidarsi di un giudicato cautelare sulla questione dedotta ed in ordine al tema dei gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto della conferma del provvedimento genetico della custodia, per l’effetto del rigetto delle impugnazioni sul punto, anche in sede di legittimità con la decisione della sezione 50 di questa Corte, n. 17694 del 2010.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato, non solo perchè ripropone, negli stessi termini, motivi che sono già stati prospettati, valutati e decisi dai giudici del merito ma soprattutto perchè questa Corte di legittimità si è già pronunciata sulla questione di diritto relativa all’assorbimento del reato di riciclaggio in quello di associazione a delinquere , non solo con la sentenza n. 337 del 27.11.2008, ma anche, più specificamente, con la sentenza n.17694 del 2010. 2.1 Tale ultima sentenza, in risposta ad analogo motivo di ricorso della stessa difesa del D., sullo stesso punto, testualmente afferma: "Nell’esaminare in primo luogo la posizione di D. G. deve rilevarsi che la Suprema Corte aveva annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame affermando il principio di diritto che anche il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p. può essere ritenuto il reato presupposto richiesto dall’art. 648 bis c.p..

Orbene che esista il c.d. clan dei cosatesi operante nella zona del casertano è fatto notorio, accertato anche giudiziariamente con la sentenza , oramai passata in giudicato, del c.d. processo Spartacus.

Fatto questo per nulla escluso dalla più volte richiamata sentenza del GUP di Napoli, che si è pronunciato anche sulla posizione di D.G.; il GUP, infatti, ha assolto il D. dal delitto di partecipazione al predetto clan per non aver commesso il fatto, sul presupposto che gli elementi raccolti a carico dell’imputato non consentissero di affermare la sua partecipazione alla associazione mafiosa, tanto è vero che in un passaggio il GUP ha rilevato che la condotta del D. "……appare connotata da una situazione adesiva alle ragioni dei camorristi, ma senza che ciò possa significare alcuna appartenenza dello stesso al clan".

Ciò detto deve ancora rilevarsi che è sufficiente perchè possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. che risulti al giudice chiamato a conoscere di tale reato la esistenza del reato presupposto – nel caso di specie la violazione dell’art. 416 bis c.p. -, ma non è affatto richiesto che la persona imputata del delitto di riciclaggio sia altresì imputata del delitto di partecipazione alla associazione mafiosa.

Anzi sarebbe vero il contrario perchè, tenuto conto della causa di esclusione "fuori dei casi di concorso nel reato" contenuta nell’art. 648 bis c.p., il partecipe al delitto associativo, quando lo stesso costituisca il reato presupposto, non potrebbe essere considerato autore del delitto di riciclaggio, come del resto sì desume a contrario dalla giurisprudenza che escludeva un rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (vedi Cass., Sez. 2, 14 febbraio – 6 marzo 2003, n. 10582, CED 223689)….". 2.3 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario, in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal cit. art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Manda in Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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