Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-03-2011, n. 1646 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sig.ra P.M.C., proprietaria di un fabbricato sito in località Torretta del Comune di l’Aquila, ha proposto innanzi al TAR per l’Abruzzo il ricorso di primo grado ex art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, diretto a far dichiarare l’obbligo del Comune a provvedere sulla richiesta di riesame della dichiarazione di inizio d’attività n. 537 del 4 maggio 2007, presentata dalla Associazione "A.I." per alcune modifiche del permesso di costruire n. 194 del 4 maggio 2004, con conseguente emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

L’adito TAR, con la sentenza n.1255 del 29 novembre 2008, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

2. Con l’appello in esame, la signora Presti ha impugnato tale sentenza ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto, anche in relazione alla statuizione riguardante le spese di giudizio, dichiarate irripetibili dal TAR per la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.

A sostegno del proposto gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) error in iudicando, violazione dell’art.3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per motivazione inadeguata, illogicità, errore nei presupposti, travisamento dei fatti;

2) error in iudicando sulla natura della d.i.a. e sugli strumenti di tutela del terzo;

3) error in iudicando per violazione dei principi sulla effettività della tutela giurisdizionale;

4) error in iudicando sotto altri profili;

5) error in iudicando sulla statuizione delle spese di giudizio.

3. Tanto premesso, la Sezione rileva che si deve dare atto della sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la definizione del ricorso di primo grado.

Dopo la pubblicazione della sentenza del TAR per l’Abruzzo n. 1141 del 2008 (che ha annullato il permesso di costruire n. 194 del 2004 nonché gli atti conseguenti, e che la sentenza gravata ha posto a base della contestata statuizione di improcedibilità, anche se in corso di pubblicazione), il relativo giudizio di secondo grado è stato definito da questa Sezione, con una separata sentenza che ha mantenuto fermi gli effetti dell’annullamento già disposto dal TAR.

Pertanto, è radicalmente mutata la situazione posta a base dell’originaria istanza e del conseguente ricorso di primo grado, nel senso che è subentrato l’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto delle statuizioni emesse dal giudice amministrativo sulla vicenda.

4. Quanto alle spese di lite del doppio grado del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia sul ricorso in appello n. 2869 del 2009.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *