Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1632

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 5044/2009 il Tar per la Campania, sezione di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dalla E.G. s.r.l. avverso il provvedimento del 17.10.2007, con cui il comune di Marano aveva respinto l’istanza di rilascio di una autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso pubblico.

Il comune di Marano ha proposto ricorso in appello avverso detta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Con ordinanza n. 2024/2010 questa Sezione ha accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte della E.G. s.r.l. di un provvedimento di diniego di autorizzazione, opposto dal comune di Marano ad una sua richiesta per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburante.

Il diniego è stato fondato sulla circostanza che l’intervento non rientra nel contingente numerico di cui alla tabella B annessa alla L.R. Campania n. 27/1994.

Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo il diniego perché la disciplina regionale applicata sarebbe stata implicitamente superata e abrogata per effetto dell’intervento di liberalizzazione di cui al d. lgs. n. 32/98.

Il superamento definitivo della previgente disciplina sarebbe confermato dalla abrogazione della L.R. n. 27/1994 da parte della successiva L.R. n. 6/2006.

Il comune di Marano contesta tale tesi, sostenendo che in base all’art. 30 della L.R. n. 6/06 la tabella B annessa alla L.R. Campania n. 27/1994 è ancora vigente e che sull’istanza non si sarebbe formato alcun silenzio assenso, essendo stato adottato il preavviso di provvedimento negativo ex art. 10bis della legge n. 241/90.

Il ricorso in appello merita accoglimento.

L’impugnato diniego è stato adottato, come detto, in base ai limiti di contingente numerico fissati dalla tabella B annessa alla L.R. Campania n. 27/1994; l’art. 30 della L.R. n. 6/06 ha abrogato la L.R. n. 27/94, ad eccezione però di alcuni articoli e della menzionata tabella B, "che sono abrogati dalla data di emanazione del regolamento".

Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, il sistema del contingentamento non è stato interamente superato dalla L.R. n. 6/06, essendo stati alcuni aspetti della liberalizzazione rimessi al successivo regolamento, non approvato quanto meno alla data di adozione dell’impugnato diniego.

Era, quindi, ancora applicabile il limite di contingentamento fissato dalla citata tabella B e ciò precludeva il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburante, essendo la zona già satura.

La società ricorrente in primo grado avrebbe potuto agire nelle forme previste dall’ordinamento avverso l’inerzia regionale nell’approvazione del nuovo regolamento, ma non poteva pretendere di non fare applicazione di una disciplina ancora vigente, che le precludeva il rilascio dell’autorizzazione.

La questione del silenzio assenso resta assorbita non avendo il Tar fondato la sua decisione di accoglimento su tale profilo e in assenza della riproposizione della censura in appello, non essendosi costituita, benché regolarmente intimata, la E.G. s.r.l..

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Alla soccombenza seguono le spese del doppio grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Condanna E.G. s.r.l. alla rifusione, in favore del comune appellante, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 6.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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