Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1631 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in appello proposto dalla E. s.r.l. deve essere respinto, in quanto:

a) la contestata certificazione, il cui possesso ha determinato l’attribuzione di 10 decisivi punti all’aggiudicataria, era un requisito non di ammissione alla procedura, ma di valutazione dell’offerta sulla base di una clausola del bando (art. 5.1.b), che non imponeva il possesso del requisito in capo a tutti i partecipanti ad una Ati;

b) in caso di Ati verticale, è ragionevole e coerente con la citata clausola che il certificato possa essere posseduto dall’impresa che svolge quella parte del servizio, oggetto della certificazione;

c) con la nota citata dal Tar, il comune ha dimostrato che la certificazione del sistema di gestione ambientale atteneva alla fase di trasporto dei rifiuti successiva all’espletamento del servizio di mensa (elemento non contraddetto in modo adeguato dalla ricorrente e confermato dal fatto che nell’appalto rientrava anche la fase di eliminazione e trasporto dei rifiuti, cui doveva necessariamente essere riferita la certificazione ambientale);

Ritenuto che alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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