Cassazione Sezione III civile del 24 giugno 2009, n. 14772 Locazioni, destinazione d’uso, validità, contratto (2009-07-14)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso 7159-2007 proposto da:

Z.G. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CERBARA 64, presso lo studio dell’avvocato CASTIELLO

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEOLA MARCELLO G.,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 03/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/02/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato Michela REGGIO D’ACI per delega dell’avvocato Marcello FEOLA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e, in accoglimento del secondo, per il dichiararsi la giurisdizione dell’ago, in ordine alla controversia in esame.

Fatto

Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2000 Z. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San Severino, il Comune di Siano per sentirlo condannare al pagamento della differenza ancora dovuta sul compenso spettantegli quale Tesoriere di quell’Ente per l’anno 1988, nella misura di L. 24.103.892, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10 luglio 1991 al soddisfo, in quanto, a seguito della procedura di dissesto della L. n. 144 del 1989, ex art. 25 ed a fronte del riconoscimento, con Delib. 10 luglio 1991, n. 17, del complessivo debito di L. 48.000.000, gli era stata corrisposta la sola somma di L. 23.896.108.

Il Comune si costituiva in giudizio deducendo che legittimata passiva era la Commissione straordinaria di liquidazione, che aveva riconosciuto il credito dello Z. nella minore entità poi effettivamente corrisposta; inoltre eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestava l’interpretazione offerta dall’attore per quantificare il corrispettivo, concludendo per il rigetto della domanda,con vittoria di spese.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 62/04, ritenuta la propria

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