Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 22-03-2011, n. 11473 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli investito ex art. 324 c.p.p., delle richieste di riesame presentate nell’interesse dei coniugi B.G. e V.L., confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 16.7.2010, avente ad oggetto beni immobili, quote societarie, beni aziendali e conti correnti intestati agli istanti e ritenuti appartenenti a B. R., fratello di G., indagato del reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Premessa la ricostruzione dei rapporti tra B.R. e il clan Bidognetti e illustrati gli elementi che sostenevano l’ipotesi della sua partecipazione a detta associazione mafiosa, il Tribunale osservava, con specifico riferimento alla situazione patrimoniale dei ricorrenti, che la riconducibilità delle imprese apparentemente intestate a B.R. emergeva dalle dichiarazioni del collaboratore V. ed era confermata dalle conversazioni intercettate nonchè dalla incongruenza tra le fonti di reddito accertate dei due ricorrenti, la consistenza del loro nucleo familiare (avevano tre bambini) e il valore del loro patrimonio mobiliare e immobiliare.

2. Hanno proposto ricorso B.G. e V. L., a mezzo dei rispettivi difensori avvocati Giuseppe Stellato e Filippo Trofino, con atti depositati il 7 e il 21 ottobre 2010, chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. Ricorso B. per avvocato Stellato.

Denunzia con unico motivo violazione di legge e difetti di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies.

Afferma che la motivazione era graficamente assente con riguardo alla posizione di B.G., dal momento che le dichiarazioni dei collaboratori, alle quali si faceva riferimento per sostenere l’esistenza di elementi indizianti, si riferivano al solo B. R., sicchè la deduzione che le quote di B.G. appartenevano in realtà a R. risultava sguarnita di qualsivoglia giustificazione. In particolare: non riguardavano il ricorrente le dichiarazioni riportate di V.G. nè le intercettazioni da cui, secondo il Tribunale, sarebbe emerso che R. era il titolare della GRB costruzioni e della Cooperativa 3B 191; lo stesso Tribunale aveva evidenziato in relazione alla posizione del ricorrente una serie di movimenti finanziari "dal contenuto assolutamente significativo", la cui differenza risultava compatibile con i redditi dichiarati, e nessun valore "indiziante" poteva essere tratto perciò da questi, tanto più in assenza di elementi probatori che riguardassero il ricorrente, e non potevano ipotizzarsi responsabilità familiari "collettive"; la difesa aveva dimostrato che il patrimonio dei fratelli B. derivava dall’eredità paterna e la circostanza risultava dallo stesso decreto di sequestro e dalle dichiarazioni di V.G., e tanto imponeva l’analisi della specifica situazione del ricorrente, cosa che il Tribunale non aveva fatto; infine neppure era stato considerato che il ricorrente esercitava in concreto delle attività nè era stata data spiegazione del giudizio di sproporzione tra redditi e "accumuli personali", ancorchè non rilevante in assenza di altri indizi.

2.2. Ricorso V. per avvocato Trofino.

2.2. Denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 321 c.p.p., D.L. n. 306 del 1992, artt. 12 quinquies e 12 sexies, sostenendo, come nel ricorso precedente, che le dichiarazioni dei collaboratori non riguardavano la ricorrente e suo marito, che l’affermazione che i due erano teste di paglia era generica e indimostrata e la motivazione per relationem svelava l’assenza di giustificazione; che le movimentazioni finanziarie dei coniugi erano significative e la differenza era compatibile con i redditi dichiarati; che l’entità di questi era irrilevante in assenza di elementi indizianti per i coniugi; che non potevano ipotizzarsi responsabilità familiari "collettive"; che non era stata dimostrata nè l’intestazione fittizia nè la finalità elusiva; che i beni dei coniugi derivavano da acquisti ereditari e che la donna aveva goduto di reddito autonomo, avendo svolto attività di insegnante; che non poteva ammettersi una inversione dell’onere della prova. Aggiunge quindi che, pur essendo il marito della ricorrente indagato di concorso esterno e di interposizione fittizia e la V. di mera interposizione fittizia, il G.i.p. aveva respinto la richiesta di misura cautelare ma aveva disposto i sequestri sul presupposto che il loro patrimonio fosse da riferire a Raffaele B., per il quale soltanto aveva ritenuto sussistente l’ipotesi dell’art. 416 bis c.p., ma senza offrire argomenti a sostegno di tale tesi ed anzi in contraddizione con la ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti.
Motivi della decisione

1. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Non occorre ricordare che il ricorso per Cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall’art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali, però, da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov; S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio; S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua; S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno).

2. Ora nel caso di specie il provvedimento impugnato non può affatto considerarsi immotivato giacchè, a ragione della ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, osserva: che B. G. risultava essere legale rappresentante e titolare al 50 % della G.R.B. costruzioni; legale rappresentante e titolare al 50 % della Europa Costruzioni; legale rappresentante della Manzoni Cooperativa Edilizia s.r.l.; titolare al 25 % della 3B soc. coop.;

titolare al 33 % della 3 soc. coop.; lo stesso era inoltre titolare, in comproprietà, di alcuni fondi rustici; V. risultava intestataria di svariati fondi rustici, alcuni in comproprietà, di un terreno, di una casa a (OMISSIS) con tre pertinenze; che la riferibilità a B.R. delle aziende formalmente facenti capo a G. era oggetto delle dichiarazioni del collaboratore V.G., che aveva parlato dell’"impero societario" dallo stesso costruito per arricchirsi e frodare il fisco; che dalla conversazione intercettata il 20.1.2009 si traeva conferma dell’appartenenza a B.R. della GRB; che dalla intercettazione 22.1.2008 si traeva conferma dell’appartenenza a lui della Cooperativa Manzoni e della Coop. 3B; che le movimentazioni finanziarie dei ricorrenti ammontavano ad oltre Euro 1 milioni e mezzo, a fronte di redditi complessivi dal 2000 al 2008 di circa Euro 115.000,000, sicchè detratte le spese di mantenimento le entrate lecite non giustificavano il giro di dinaro e l’accumulo patrimoniale.

Mentre le censure, per come risulta evidente dal loro riassunto nella parte in "fatto", si risolvono in doglianze sulla bontà, plausibilità o completezza degli argomenti addotti (peraltro con riferimento a profili non pertinenti in materia di sequestro probatorio, quali la colpevolezza dei ricorrenti), non prospettabili, anche a prescindere dai svariati profili di carenza di autosufficienza e dunque dalla genericità, a norma del richiamato art. 325 c.p.p., comma 1. 3. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazioni – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare per ciascuno in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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