Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1622 Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società O.M.B. S.n.c., titolare di autorizzazione alla revisione dei veicoli di massa superiore alle 3,5 t. e con possibilità di trasporto fino a sedici persone, ha impugnato presso il T.A.R. Veneto il provvedimento n. 5896 del 15.10.2003, con cui il Dirigente del Servizio Trasporti, Traffico e Mobilità della Provincia di Verona ha revocato ad essa società l’autorizzazione all’esecuzione delle revisioni suddette, di cui l’officina era titolare dal 20.1.2000.

La Sezione III di detto T.A.R. con sentenza n. 01511 del 2007 ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato la Provincia di Verona ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 80, XI c., del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada); travisamento, erroneità, carenza ed insufficienza della motivazione.

Una delle tesi su cui è basata la sentenza impugnata, che gli episodi irregolari dovessero essere plurimi, sarebbe priva di fondamento perché il comma XI dell’art. 80 del Codice della strada non collega al compimento di plurime irregolarità la revoca della concessione dei compiti di revisione.

Inoltre, nell’affermare che la irregolarità della revisione non era stata neppure di straordinaria gravità, il primo Giudice avrebbe espresso non solo un inammissibile giudizio di merito, ma avrebbe anche introdotto un elemento di giudizio non previsto dal citato comma XI dell’art. 80 del Codice della strada.

La sentenza impugnata non avrebbe inoltre tenuto debito conto sia della circostanza che in sede di revisione non era stato riscontrato alcunché sulla marmitta dell’autoveicolo de quo, mentre in seguito è stata rilevata l’esistenza su essa marmitta di una stuccatura, sia del fatto che lo scostamento tra gli 86 db. attestati dall’officina de qua e gli 87 db. accertati dall’Organo di controllo la differenza non poteva considerarsi minima.

2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, XI c., del D. Lgs. n. 285 del 1992; travisamento, erroneità e carenza della motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe invertito in senso non consentito l’onere della prova laddove ha affermato che la motivazione del provvedimento non dava conto delle ragioni per le quali un unico episodio fosse stato sufficiente a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario con la società ricorrente.

Con atto depositato il 2.9.2008 si è costituita in giudizio la O.M.B. S.n.c., che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 5.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Provincia di Verona ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione III, n. 01511/2007, di accoglimento del ricorso proposto dalla O.M.B. S.n.c. per l’annullamento del provvedimento n. 5896 del 15.10.2003, con cui il Dirigente del Servizio Trasporti, Traffico e Mobilità della Provincia di Verona ha revocato ad essa società l’autorizzazione all’esecuzione delle revisioni sui veicoli di massa complessiva sino a 3,5 t., di cui l’officina era titolare dal 20.1.2000.

2.- Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione ed erronea applicazione dell’art. 80, XI c., del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada); travisamento, erroneità, carenza ed insufficienza della motivazione.

La sentenza del T.A.R. è basata su due circostanze definite decisive, cioè che a fondamento del provvedimento impugnato vi sarebbe stata una unica e non straordinariamente grave irregolarità commessa nel corso di una revisione, nonché che le attrezzature utilizzate dalla stessa risultavano regolarmente funzionanti; a tanto è stato fatto conseguire che, poiché l’art. 80 del Codice della strada sanziona il venir meno del rapporto fiduciario tra affidatario del servizio di revisione ed Autorità preposta ai controlli, solo più irregolarità, o un unico grave episodio, avrebbero potuto giustificare il venir meno di detto rapporto e l’adozione, con adeguata motivazione, di esso provvedimento.

La tesi che gli episodi irregolari dovessero essere plurimi sarebbe priva di fondamento perché il comma XI dell’art. 80 del codice della strada non collega al compimento di plurime irregolarità la revoca della concessione dei compiti di revisione (allorché ha invece voluto collegare la revoca a più violazioni lo ha invero espressamente previsto, come al comma XIII -recte: XV- dello stesso articolo).

Inoltre, nello stabilire che la irregolarità della revisione non era stata di straordinaria gravità il primo Giudice avrebbe espresso non solo un inammissibile giudizio di merito, ma avrebbe anche introdotto un elemento di giudizio non previsto dal citato comma XI dell’art. 80 del Codice della strada.

Del resto il comma XVI di detto articolo 80 collega la cancellazione al registro delle officine concessionarie dei compiti di revisione all’accertamento della falsità della certificazione di revisione, comprendente anche l’attestazione di revisione enunciante un risultato poi risultato non veritiero.

La sentenza impugnata non avrebbe inoltre tenuto debito conto sia della circostanza che in sede di revisione non era stato riscontrato alcunché sulla marmitta dell’autoveicolo de quo (la misurazione della sonorità del cui scarico era stata quantificata in 86 db.) mentre in seguito è stata rilevata l’esistenza su essa marmitta di una stuccatura (in violazione del regolamento che stabilisce che tutti i dispositivi dell’autovettura devono essere in perfetta efficienza), sia del fatto che lo scostamento tra gli 86 db. attestati dall’officina de qua e gli 87 db. accertati dall’Organo di controllo la differenza non era minima, atteso che essa non è lineare ma esponenziale.

2.1.- Osserva in proposito il Collegio che l’art. 80 del Codice della strada prevede, al comma VIII, l’affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l’attività di autoriparazione; stabilisce poi detto articolo, al comma XI, che " Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate".

Detta norma fa innanzi tutto riferimento allo svolgimento, nei confronti della impresa (e non di più imprese), di controlli (e non di un singolo controllo) e prevede la revoca delle concessioni, oltre che per il mancato possesso dei necessari strumenti, nel caso che venga accertata l’effettuazione di revisioni non conformi alle prescrizioni in vigore (e non di una singola revisione).

Nella interpretazione della disposizione il dato letterale, che collega la revoca della concessione a più di un controllo ed a più di una revisione, va a coincidere con la "ratio" della norma, che è individuabile nella esigenza di sanzionare il venir meno del rapporto fiduciario che deve sorreggere l’affidamento dei compiti di revisione già di competenza pubblica ad imprese private e che non può certamente, secondo principi di comune esperienza, che cessare a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni in proposito dettate o a seguito di un eclatante episodio idoneo a dimostrare di per sé il venir meno di detto rapporto.

Una isolata e poco rilevante violazione delle prescrizioni vigenti è quindi da ritenere inidonea a determinare il venir meno di detto rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e la impresa privata.

La circostanza che il XV comma di detto art. 80 sanziona con la revoca della concessione l’avvenuto accertamento (nell’arco di due anni decorrenti dalla prima rilevazione del mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13) di tre violazioni, non è idoneo a dimostrare quanto sostenuto nel ricorso in appello (che allorché il legislatore ha voluto collegare la revoca a più violazione lo ha invero espressamente previsto), ma, al contrario, che solo il compimento di più violazioni delle disposizioni al riguardo può fornire una sufficiente prova del venir meno del rapporto fiduciario giustificante la revoca della concessione.

Anche il XVI comma dell’art. 80 dimostra la fondatezza della interpretazione dell’XI comma dello stesso fornita dal Collegio, atteso che esso sanziona con la cancellazione dal registro di cui al comma VIII l’accertamento della falsità della certificazione di revisione, che incontrovertibilmente costituisce una singola violazione, ma di rilevante gravità, delle disposizioni al riguardo.

Quanto allo svolgimento di valutazioni di merito ed alla asserita introduzione di elementi di valutazione non previsti normativamente da parte del T.A.R., rileva il Collegio che (premesso che anche le valutazioni attinenti al merito sono soggette a censura giurisdizionale relativa alla loro intrinseca irrazionalità) esso solo incidentalmente ha affermato che l’unico episodio accertato nel caso di specie non appariva di straordinaria gravità, perché la motivazione della sentenza è basata piuttosto sulla condivisibile osservazione che la sussistenza dell’una o dell’altra ipotesi, cui, secondo una corretta interpretazione del comma XI dell’art. 80 del Codice della strada, poteva conseguire la revoca della concessione, comportavano un diverso ambito motivazionale, in ogni caso idoneo a dimostrare la logicità della, grave, misura adottata e che non erano invero state esposte in sede di motivazione del provvedimento impugnato le ragioni per cui tale unico episodio fosse tale da giustificare il venir meno del rapporto fiduciario con la ditta B..

Devono quindi essere condivise le argomentazioni al riguardo formulate dal T.A.R., a nulla valendo che la società appellata non avesse rilevato l’esistenza sulla marmitta di cui trattasi di una stuccatura e che sussisteva lo scostamento di un decibel tra gli 86 db. attestati da detta società e gli 87 db. accertati dall’Organo di controllo, non essendo comunque dette circostanze idonee a supplire alla carenza motivazionale rilevata dal primo Giudice nel provvedimento impugnato, che non ha comunque dato conto che dette circostanze fossero idonee a configurare una violazione del rapporto fiduciario di tale rilevanza da giustificare la revoca della autorizzazione de qua.

3.- Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 80, XI c., del D. Lgs. n. 285 del 1992; travisamento, erroneità e carenza della motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe invertito in senso non consentito l’onere della prova, laddove ha affermato che la motivazione del provvedimento non dava conto delle ragioni per le quali un unico episodio fosse stato sufficiente a giustificare il venir meno del rapporto fiduciario con la società ricorrente (apparendo basato il provvedimento impugnato sul surrettizio presupposto che, essendo perfettamente funzionanti le apparecchiature della società stessa, essa avrebbe attribuito un falso indice di rumorosità al veicolo di cui trattasi); in realtà nel provvedimento impugnato era soltanto asserito che la strumentazione usata dalla società era affidabile, che la differenza tra le misurazioni era dovuta alla impropria metodologia con la quale la misurazione era stata effettuata in sede di revisione e che quanto da essa misurato non era attendibile (considerato che nel periodo di tempo intercorso tra la revisione ed il controllo, che era stato di soli sette giorni, non potevano essere avvenuti guasti, o riparazioni, o sostituzioni della marmitta, che in sede di verifica presentava una riparazione assuntamente sfuggita al controllo visivo) con la conseguenza che la misurazione non poteva che essere stata effettuata con negligenza o con modalità non regolari.

L’Amministrazione non avrebbe comunque potuto compiutamente provare l’artificiosità della misurazione, come invece erroneamente affermato in sentenza, considerato anche che sarebbe stato necessario comparare l’interesse del privato a quello pubblico al rispetto delle prescrizioni in materia.

3.1.- Dette considerazioni non appaiono alla Sezione idonee a scalfire le argomentazioni contenute nella impugnata sentenza, che ha censurato la circostanza che nel provvedimento impugnato era solo adombrato che, risultando dalla loro verifica che le apparecchiature utilizzate dalla ditta erano perfettamente funzionanti, la ditta stessa avrebbe artatamente attribuito un falso indice di rumorosità al veicolo in questione; mentre, correttamente, detta circostanza avrebbe dovuto essere chiaramente esposta, comprovata e denunciata e non lasciata a margine dell’impianto argomentativo, quale mera ed indimostrata ipotesi.

Invero, stante la non contestata affidabilità della strumentazione usata dalla società di cui trattasi, non può ritenersi automaticamente dimostrato che la differenza tra le misurazioni era dovuta alla impropria metodologia con la quale la misurazione era stata effettuata, con negligenza o con modalità non regolari, in sede di revisione, potendo invero sussistere altri motivi giustificanti la differenza di misurazione, come, ad esempio, (contrariamente a quanto tautologicamente asserito nell’atto di appello) l’avvenuto guasto e conseguente riparazione o sostituzione della marmitta, comunque possibile nel sia pure ristretto ambito temporale (una settimana) intercorso tra la avvenuta revisione e l’accertamento da parte dell’Ufficio della Motorizzazione civile.

L’Amministrazione era quindi tenuta quanto meno ad esporre, nel provvedimento impugnato, le ragioni per le quali riteneva che l’unico motivo della ravvisata difformità di valutazione fosse dovuta a misurazione negligente o irregolare da parte della società appellata e per le quali l’evento fosse di gravità tale da giustificare la revoca della autorizzazione all’esecuzione delle revisioni suddette, di cui l’officina era titolare.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Pone a carico della Provincia di Verona appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate a favore della appellata O.M.B. S.n.c. nella complessiva misura di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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