Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12181 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Nola in data 29 marzo 2007 pronunciava sentenza di divorzio fra i coniugi I.V. e D.F.P., ponendo a carico di quest’ultimo un assegno di Euro 700,00 mensili, di cui Euro 200,00 per assegno divorzile ed Euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli nati dal matrimonio. La sentenza fu impugnata dalla I. dinanzi alla Corte d’appello di Napoli chiedendo che il su detto assegno fosse liquidato in misura maggiore. Il D.F. propose appello incidentale, chiedendo a sua volta che l’assegno fosse ridotte, adducendo fra l’altro la nascita di due altri figli dalla convivenza instaurata con altra donna. Nel contraddittorio fra le parti la Corte d’appello, con sentenza depositata il 10 gennaio 2008, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale riduceva ad Euro 100,00 l’assegno divorzile ed a Euro 300,00 l’assegno per i figli maggiorenni ma non autosufficienti conviventi con la madre. La I. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al D.F. in data 30 maggio 2008. La parte intimata non ha depositato difese.

Il collegio delibera che si dia luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1.1. Con il ricorso proposto si prospetta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5.

Esso così si conclude: Voglia la Corte pronunciarsi sui seguenti quesiti: definire la finalità del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli a norma della L. n. 898 del 1970, art. 5 e successive modifiche; determinare gli elementi e fattori a cui bisogna far riferimento nell’applicazione dell’art. 5. 1.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

La funzione propria del quesito di diritto da formularsi a norma dell’art. 366 bis c.p.c. a pena d’inammissibilità è quella di indicare direttamente alla Corte, attraverso il quesito, l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, seconde la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Esso deve pertanto compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (ex multis Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Nel caso di specie i quesiti formulati non rispondono a detti requisiti, con la conseguente inammissibilità del ricorso per tale assorbente ragione.

Nulla per le spese non avendo la parte intimata depositato difese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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