Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1616 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor I.D. era dipendente della Unità Sanitaria Locale n.7 Udinese con la qualifica di collaboratore amministrativo, 7° livello.

Prevedendo il DPR 20.12.1979 n.761 riguardante lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali all’art. 44 comma 5 che "Il personale puo" essere comandato presso la Regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali", con nota del 24.10 1989 del Direttore regionale degli Enti Locali la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia richiedeva alla Direzione del Personale il comando del signor D. per la attività della "Commissione Regionale di Controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali".

In tale posizione di comando il ricorrente permaneva dal 15 giugno 1990 al 27 novembre 1992 prestando servizio presso la suindicata Direzione regionale degli enti locali e svolgendo compiti lavorativi della qualifica di provenienza.

Successivamente il ricorrente veniva inquadrato nei ruoli regionali nella qualifica di consigliere. Il ricorrente chiedeva tra l’altro in primo grado le differenze retributive per il prestato servizio in posizione di comando presso l’Amministrazione regionale dal 15.6.1990 al 27.8.1992 assumendo di avere svolto durante tale periodo le funzioni tipiche della qualifica di consigliere, superiori a quelle svolte nell’ente di provenienza e nel contempo di avere percepito la retribuzione in atto presso la USL prevista per la qualifica di assistente coordinatore.

Il Tar respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar ha proposto appello il ricorrente.

Si è costituita la Regione Fiuli Venezia Giulia chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese del giudizio.

In vista della udienza di trattazione con nota del 15.11.2010 il ricorrente ha presentato una istanza a propria firma dichiarando la rinunzia al ricorso. Nella medesima istanza il legale della Regione ha dichiarato di accettare la rinunzia con la compensazione delle spese del grado.

Al Collegio non resta che dare atto della rinunzia e della estinzione del processo.

Spese ed onorari compensati.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara estinto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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