Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12177 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.A. chiese, con reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, la revoca dell’ordinanza adottata in data 27.11.2009 dal G.I. presso il Tribunale di Taranto, nell’ambito del procedimento di separazione dal proprio coniuge M.A..

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile il reclamo affermando che nei confronti dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore in tema di separazione è proponibile la sola istanza di revoca innanzi al medesimo giudice istruttore.

Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la G. sulla base di due motivi cui non resiste con controricorso il M..

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata della presente sentenza.
Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 708 c.p.c., comma 4, nonchè l’illogicità della motivazione poichè anche le ordinanze emesse dal giudice istruttore in sede di separazione giudiziale devono ritenersi reclamabili alla corte d’appello.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione. Sia l’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., che le ordinanze del giudice istruttore emesse nei giudizi di separazione dei coniugi sono provvedimenti aventi natura ed efficacia meramente incidentale nel processo di separazione personale e sono fondate su ragioni di provvisorietà ed urgenza essendo volte a dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, e nei confronti della prole nella pendenza del giudizio, nella cui decisione finale sono destinate ad essere assorbite. Trattandosi di provvedimenti privi della forma e della sostanza della sentenza, non sono perciò suscettibili di impugnazione per Cassazione (ex plurimis Cass. 569/66, Cass. 44/73, Cass. 23/78, Cass. 6389/83, Cass. 1309/90, Cass. 3258/97).

Nello stesso senso si è più recentemente deciso in fattispecie diversa, ma sottoposta ai medesimi principi dianzi esposti, che i provvedimenti aventi ad oggetto la soluzione delle controversie tra i genitori in ordine alle modalità di affidamento dei figli e all’esercizio della potestà genitoriale (anche nei conflitti concernenti le questioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., comma 3 e nelle controversie riguardanti la "interpretazione" dei provvedimenti del giudice che potrebbero condurre non ad una modifica ma ad una loro più precisa determinazione e specificazione), adottati nel procedimento di cui al l’art. 709 ter cod. proc. civ. (inserito dalla L. n. 54 del 2006, art. 2), esaurita la fase del reclamo, non sono ricorribili per cassazione, pur coinvolgendo diritti fondamentali dell’individuo, non assumendo contenuto decisorio (attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà), nè carattere di definitività. (Cass. 21718/10).

Non si procede a liquidazione delle spese non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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