Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-06-2011, n. 12176 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte di Appello di Messina il 14 febbraio 2005, O.G. chiedeva alla Corte di Appello di poter chiamare in giudizio G.C. per sentire preliminarmente dichiarare nulla la sentenza n 1167/04 del Tribunale di Messina del 13 aprile 2004 depositata il 19 aprile 2004, per nullità del procedimento di primo grado "mancando il conferimento di incarico ed il mandato, certificato dalla procura, all’ultimo legale sostituito dalla G.". Nel merito l’appellante chiedeva riformare la sentenza per violazione da parte del Tribunale del principio di valutazione delle prove, per evidente scollegamento tra le motivazioni espresse e la sentenza adottata, per l’avvenuta violazione e disapplicazione ad opera del Tribunale del principio generale di valutazione delle prove dell’art. 116 c.p.c. e delle disposizioni di attuazione che vogliono le argomentazioni immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici, per la mancata adeguata valutazione delle capacità di reddito dell’ O..

Per le dette ragioni il ricorrente richiedeva alla Corte di Appello di "determinare secondo giustizia e tenendo conto dello errore effettuato sul calcolo del reddito reale dell’ O., l’eventuale assegno di mantenimento posto a favore del minore, assegno che nella fase istruttoria era stato dato in Euro 500,00 mensile per due figli ed in fase decisoria era stato dal Tribunale rideterminato in Euro 500,00 per il solo figlio minore, con somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla sentenza, laddove detta somma poteva al massimo essere determinata in Euro 241,77".

G.C. si costituiva con comparsa di costituzione depositata all’udienza del 16.05.2005, chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza 18/07, rigettava il gravame.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’ O. sulla base di tre motivi cui non resiste la G..

Il Collegio, riunito in Camera di consiglio, ha deciso per la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre, per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve, cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. Sez. un. 20603/07).

Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate.

In particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione non contengono quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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