Cons. Stato Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1614 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante, a suo tempo, venne utilizzato dal Comune di Leccein virtù di rinnovate convenzione di tipo professionale,(tra il 22 ottobre 1982 e il 31 dicembre 1989) e successivamente fu inquadrato dallo stesso Comune fra il personale non di ruolo a tempo indeterminato con attribuzione del settimo livello retributivo e funzionale. La relativa determinazione venne impugnata con ricorso al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che, con sentenza n.402 in data 15 ottobre 1992, accolse il ricorso nella parte diretta a rivendicare per il periodo 1982 – 1989 la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte (ottavo livello).

In particolare il T.A.R., accertato che i rapporti intercorsi in tale periodo con l’amministrazione comunale erano nulli ai sensi dell’art. 5, comma XVIII, del D.L. n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, riconosceva all’interessato il diritto a percepire il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni svolte, ai sensi dell’art. 2126 Cod. Civ., sulla scia dell’indirizzo giurisprudenziale risalente alle decisioni dell’Adunanza Plenaria, 29 febbraio n. 1 e n. 2; 5 marzo 1992. n. 5.

La sentenza era appellata dal Comune con ricorso che era respinto da questo Consiglio con decisione n.80 del 19 gennaio 1998,nella quale si affermava che:

– con ragione il T.A.R. aveva ritenuto che le prestazioni lavorative degli appellati trovassero la tutela prevista dall’art. 2126 Cod. Civ..

– di fronte alla indeterminatezza della decisione appellata, trattandosi di prestazioni di fatto, il trattamento retributivo spettante agli interessati andava commisurato per l’intero periodo al livello iniziale della qualifica di riferimento individuata dal T.A.R. (l’ottava).

Con l’odierno appello l’interessato impugna la sentenza in epigrafe indicata del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, che ha rigettato un ricorso in ottemperanza proposto in quella sede concernente il pagamento delle retribuzioni negli intervalli dei rapporti con convenzionamento

L’appello si fonda in particolare sul rilievo che, come precisato nella decisione n.80/1998 di questa Sezione, la retribuibilità riguarda l’intero periodo in contestazione (1982 -1989). Poichè l’appellante ha prestato la sua opera ininterrottamente, anche durante gli intervalli tra una convenzione e l’altra, allo stesso sono dovute necessariamente le retribuzioni per tutto il periodo lavorativo e la certificazione dell’attività ininterrotta dell’appellante si ricava pacificamente dall’atto proveniente dallo stesso Comune di Lecce – Ufficio tecnico.del 25 gennaio 2002, in cui è attestata la continuità dell’attività lavorativa dell’appellante.

Il Comune di Lecce si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

La causa passa in decisione all’udienza camerale del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

Come esattamente rilevato,alla stregua delle precisazioni contenute nella citata decisione n.80/1998, la retribuibilità del servizio svolto in regime convenzionale comprende l’intero periodo, vale a dire non solo quello formalmente coperto da convenzioni, dal momento che si tratta comunque di periodi correlati alle convenzioni sia pure scadute.

D’altra parte l’appellante ha comunque lavorato negli intervalli medesimi (cfr. sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V. n. 3291 del 2003) e tale fatto della continuità della prestazione lavorativa (anche durante gli intervalli tra le convenzioni) è compiutamente attestato da un atto di provenienza dello stesso Comune (dichiarazione del 25 gennaio 2002 del dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, che attesta appunto tale continuità lavorativa dell’appellante senza alcuna soluzione), per cui appare evidente che, stante la continuità dell’attività lavorativa dell’appellante anche durante gli intervalli tra una convenzione e l’altra anche gli intervalli devono essere considerati attività lavorativa e, come tali, retribuiti.

In ordine alla prescrizione, enunciata dal giudice di primo grado (sulla base peraltro di una interpretazione restrittiva dell’inciso "intero periodo"), va rilevato che nella specie si verte nell’"actio iudicati", per cui, essendo la sentenza passata in giudicato del 1998 e il ricorso in ottemperanza avanti il primo giudice essendo del 1999, sicuramente la prescrizione (né decennale conseguente all’"actio iudicati", né quella quinquennale) non si è mai formata.

L’appellante ha dunque diritto, in riforma della sentenza di primo grado, al riconoscimento delle retribuzioni anche relativamente ai periodi di intervallo tra le convenzioni.

Le spese di giudizio, però, anche in considerazione dell’andamento giurisdizionale della vicenda possono essere integralmente compensate per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,

Accoglie lo stesso e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in ottemperanza di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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