T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 16-03-2011, n. 1486 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 29.12.2008 e depositato il 13.1.2009 A.N. – proprietario nel Comune di Pastorano (CE), località "Starza" o "Ciomentara", di un fondo contraddistinto in Catasto al foglio 4, particelle 127, 128, 210, 5264, 5269, 5270, ricompreso in area edificabile, in quanto ricadente in zona B e zona C del Programma di Fabbricazione (P. di F.) del Comune di Pastorano – impugnava, innanzi a questo Tribunale, le delibere di Consiglio Comunale n. 45 e n. 46, entrambe del 22.10.2008, affisse all’Albo pretorio a far data dal 23 ottobre 2008 per 15 giorni consecutivi, con le quali il Comune predetto aveva approvato, rispettivamente, il progetto definitivoesecutivo dei lavori di ampliamento della Villa Comunale ed il progetto definitivoesecutivo dei lavori di realizzazione del parcheggio a servizio della predetta Villa; impugnava, altresì, il provvedimento di cui al prot. n. 9019 del 3.11.2008 del Comune di Pastorano di archiviazione della pratica concernente la lottizzazione dei comparti nn. 1, 4 e 25 del Piano di Fabbricazione.

All’uopo, in punto di fatto, l’interessato premetteva:

– di essersi consorziato con i proprietari degli altri fondi del Comparto 1 e del Comparto 4 del P. di F. al fine di presentare il piano di lottizzazione dell’area in questione, così come previsto, con il "concorso di proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intera area edificabile", dall’art. 19 del Regolamento Edilizio, annesso al suddetto P. di F.;

– che l’istanza di autorizzazione alla lottizzazione dell’area in questione a scopo edificatorio, ai sensi dell’art. 28 della L. n. 1150/42 e dall’art. 8 della L. n. 765/67, depositata in data 30 novembre 2004 presso il Comune di Pastorano dai componenti del Consorzio, costituito nel modo come sopra descritto, in quanto integrantesi pienamente con gli strumenti urbanistici esistenti, previo pareri favorevoli della Commissione edilizia comunale, dell’A.S.L. CE 2, Distretto Sanitario n. 41 e del Comitato Tecnico Regionale di Caserta, era approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 22.3.2005;

– che, nonostante la Provincia di Caserta avesse rilasciato con determina dirigenziale n. 9/Q del 6 maggio 2005 il visto di conformità ai sensi della L.R. n. 14/82, la medesima Provincia, con la determina dirigenziale n. 13/Q del 20 maggio 2005, trasmessa al Comune di Pastorano, in virtù dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/2004 e della delibera di Giunta Regionale n. 635 del 21.4.2005, imponeva la prescrizione per la quale: "Resta di esclusiva competenza e responsabilità del Comune accertare la validità del P. di L. in oggetto e degli atti consequenziali in ragione di chiarimenti forniti con al citata deliberazione di Giunta Regionale n 635 del 21.4.2005";

– che, conseguentemente, il Comune di Pastorano, con delibera consiliare n. 23 del 20 giugno 2005, revocava, in autotutela, la delibera consiliare n. 8 del 22.3.2005 di approvazione del Piano di lottizzazione dei comparti 14 e 25 del P. di F. ma, ciononostante, in data 16.11.2005, il Consorzio dei lottizzanti chiedeva nuovamente l’adozione del Piano di Lottizzazione dei comparti 14 e 25 del P. di F.;

– che, ai fini della decisione, il Comune richiedeva ai propri consulenti un parere, reso nel senso della compatibilità urbanistica dell’intervento progettato in quanto gli elaborati facenti parte del Piano di Lottizzazione risulterebbero conformi alla L.R. n. 14/82 e s.m.i. (in realtà le variazioni legislative intervenute non modificherebbero né l’elenco degli elaborati, né le verifiche da attuare, ma si risolverebbero in procedure amministrative diverse rispetto alla normativa precedente), rinviando, quindi, ai medesimi elaborati approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 8 del 22.3.2005 e già ritenuti conformi alla normativa vigente dalla Provincia di Caserta con determina dirigenziale n. 9/Q del 6.5.2005 e concludendo che, ai sensi del comma 2 dell’art. 27 della LR. n. 16 del 22.12.2004, "il Piano di Lottizzazione, Comparto n. 14 e 25 del P. d. F., in quanto Piano Urbanistico Attuativo, potrà essere adottato dalla Giunta Comunale";

– che, in virtù di siffatto parere il Comune, con delibera di Giunta Comunale n. 162 del 22 giugno 2006, approvava il Piano di Lottizzazione convenzionata Comparti 14 e parte 25 del P. di F., presentato in data 30.11.2004 e lo schema di convenzione allegato al progetto;

– che, nel frattempo, con deliberazione n. 19 del 27 aprile 2006, dopo più di due anni dalla delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12.2.2004 di approvazione del progetto preliminare, preso atto che il proprietario dell’area, A.N., aveva accettato, con dichiarazione acquisita all’Ente comunale con prot. n. 8353 del 4 novembre 2005, l’indennità espropriativa, con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2006 approvava il progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzione della Villa Comunale con antistante parcheggio zona 167, in quanto ritenuto "rispondente alle esigenze dell’Ente";

Tanto premesso e preso atto che con note del 28 luglio 2008 il Comune gli comunicava l’avvio del procedimento di approvazione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’ampliamento della Villa Comunale e del parcheggio da asservire a quest’ultima e con le impugnate delibere di Consiglio Comunale nn. 45 e 46 del 22 ottobre 2008, previo mancato riscontro delle osservazioni, erano approvati, rispettivamente, il progetto definitivo di ampliamento della Villa Comunale ed il progetto definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio a servizio della Villa de qua, in variante allo strumento urbanistico ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 327/2001, mentre, con nota prot. n. 9019 del 3.11.2008, gli comunicava che la lottizzazione (e l’allegato schema di convenzione) già approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 162 del 22 giugno 2006 "è da ritenersi archiviata", a sostegno del gravame l’interessato deduceva le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per la illogicità, arbitrarietà, irrazionalità e manifesta irragionevolezza della scelta urbanistica di ampliare la Villa Comunale, non giustificata da alcuna esigenza/necessità pubblica della collettività di Pastorano, con lesione, peraltro, dell’affidamento dei proprietari dell’area interessata circa la fruibilità del proprio immobile secondo la destinazione urbanistica previgente che avrebbe previsto un piano di lottizzazione successivamente approvato con il relativo schema di convenzione;

2) Difetto di motivazione in quanto le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 45 e 46 del 22.10.2008 non darebbero conto delle ragioni pubbliche che giustificherebbero l’adozione delle varianti, richiamandosi la giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale, in presenza di una lottizzazione regolarmente approvata, la P.A. potrebbe introdurre, in sede di variante, una disciplina urbanistica in contrasto con quella contenuta nella lottizzazione solo previa comparazione tra l’interesse pubblico, sotteso alla nuova previsione urbanistica, e la situazione sulla quale essa sarebbe destinata ad incidere e di ciò dovrebbe darsene conto con puntuale motivazione nella quale si dovrebbero: a) evidenziare le ragioni di pubblico interesse che giustificano la nuova destinazione conferita all’are interessata; b) dimostrare la consapevolezza dell’esistenza delle legittime aspettative dei privati; c) illustrare le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico rispetto alle citate aspettative dei privati sorte da precedente strumento urbanistico; d) contemperare gli interessi configgenti.

3) Ulteriore difetto di motivazione, atteso che le deliberazioni di approvazione dei progetti definitiviesecutivi non conterrebbero alcuna indicazione dei terreni di cui sarebbe prevista l’espropriazione, dell’estensione, dei confini e dei dati catastali identificativi di questi ultimi e dei proprietari iscritti nei registri catastali;

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto la nota prot. n. 90/19 del 3.11.2008, con la quale il Comune di Pastorano avrebbe comunicato al ricorrente l’avvenuta archiviazione del piano di lottizzazione, (sul presupposto che, con la dichiarazione di Iovino Francesco di non volere aderire più al Consorzio dei lottizzanti, non vi sarebbero più i presupposti di legittimità della richiesta stessa, ossia "che la domanda provenga da almeno i tre quarti dell’intero fondo da lottizzare") sarebbe fondata su fatti "presunti" ed "ipotetici".

Preso atto dell’emanazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni di proprietà di A.N., identificati in catasto al foglio 4, p. lle 7 e 128, da espropriare per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Villa Comunale con antistante parcheggio in zona ex 167, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2006, nonché dell’avviso per redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso, di cui al prot. n. 3392 del 22.4.2009, adottato per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Villa Comunale con antistante parcheggio ex 167, in attuazione del progetto definitivoesecutivo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2006 il ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 10.6.2009 e depositati il giorno successivo impugnava anche tali atti.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 29.10.2010 e depositati l’8.11.2010 il ricorrente impugnava i provvedimenti del Comune di Pastorano prot. nn. 7090, 7091 e 7092, tutti del 21.9.2010, comunicati a mezzo posta con plico ricevuto soltanto in data 29.9.2010, concernenti l’autorizzazione all’accesso al fine di eseguire i rilievi topografici sull’immobile di sua proprietà (foglio 4 p. lle 7128) interessato dai lavori, rispettivamente, di costruzione del parcheggio al servizio della Villa Comunale, di ampliamento della Villa Comunale ed, infine, di costruzione della Villa Comunale.

L’intimato Comune si costituiva in giudizio preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.

Con ordinanza n. 1594 del 2 luglio 2009 la Sezione respingeva l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2011 la causa passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente è da evidenziare che il ricorso introduttivo, da una parte, ed i motivi aggiunti, dall’altra, hanno ad oggetto diverse ed autonome procedure anche se entrambe inerenti alla Villa Comunale, la prima procedura, in ordine cronologico, relativa alla realizzazione della Villa Comunale, la seconda all’ampliamento della medesima Villa con la realizzazione di annesso parcheggio.

In dettaglio, con il ricorso introduttivo A.N. ha impugnato le delibere di Consiglio Comunale nn. 45 e 46, entrambe del 22.10.2008, affisse all’Albo pretorio a far data dal 23 ottobre 2008 per 15 giorni consecutivi, comunicate al ricorrente in data 30.10.2008, con cui il Comune di Pastorano, approvava i progetti definitiviesecutivi, rispettivamente, dei lavori di ampliamento della Villa Comunale per un valore di euro 316.125,00, e di realizzazione del parcheggio a servizio della Villa Comunale per un valore di euro 180.000,00.

Con i primi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei beni di proprietà di A.N., identificati in catasto al foglio 4, p.lle 7 e 128, da espropriare per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Villa Comunale con antistante parcheggio in zona ex 167, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2006 (oltre all’avviso per redazione dello stato di consistenza e ed al verbale di immissione in possesso, di cui al prot. n. 3392 del 22.4.2009, relativo all’esecuzione dei suddetti lavori), mentre con i secondi motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti del Comune di Pastorano prot. nn. 7090, 7091 e 7092, tutti del 21.9.2010, comunicati a mezzo posta con plico ricevuto soltanto in data 29.9.2010, concernenti l’autorizzazione all’accesso al fine di eseguire i rilievi topografici sull’immobile di sua proprietà (foglio 4 p. lle 7128) interessato dai lavori, rispettivamente, di costruzione del parcheggio al servizio della Villa Comunale, di ampliamento della Villa Comunale ed, infine, di costruzione della Villa Comunale.

2. Pregiudizialmente i suddetti motivi aggiunti sono inammissibili.

3. Invero, se, in relazione alla seconda procedura di ampliamento della Villa Comunale con realizzazione dell’annesso parcheggio parte, ricorrente ha impugnato gli atti presupposti individuati nelle delibere di Giunta Municipale nn. 45 e 46, entrambe del 22.10.2008, non altrettanto ha fatto relativamente alla prima procedura, relativa alla realizzazione della Villa Comunale, essendosi in tal caso limitato ad impugnare unicamente il verbale di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza dei beni di sua proprietà (primi motivi aggiunti) e le autorizzazioni accordate per l’accesso all’immobile di sua proprietà al fine di eseguire i rilievi topografici (secondi motivi aggiunti).

In buona sostanza (tranne il provvedimento prot. n. 7091 del 21.9.2010 da ritenersi emanato in attuazione delle delibera di Consiglio Comunale nn. 45 e 46, entrambe del 22.10.2008, impugnate con il ricorso introduttivo e concernente i lavori di ampliamento e di realizzazione di parcheggio a servizio della Villa Comunale) trattasi di atti emanati in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2006 relativa all’"approvazione del progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzione della Villa Comunale con antistante parcheggio zona 167", delibera che, tuttavia, non risulta mai impugnata, né tanto meno con il ricorso introduttivo del presente giudizio (nonostante sia stata espressamente richiamata nel presente gravame) con il quale sono state impugnate unicamente le delibere di Consiglio Comunale nn. 45 e 46, entrambe del 22.10.2008, con cui il Comune di Pastorano, approvava i progetti definitiviesecutivi, rispettivamente, dei lavori di ampliamento della Villa Comunale e di realizzazione del parcheggio a servizio di tale Villa.

Ne deriva che gli atti impugnati con i motivi aggiunti si presentano meramente esecutivi di altra procedura espropriativa, mai contestata.

4. Ciò, premesso, nel merito, il ricorso introduttivo è infondato.

5. Deduce parte ricorrente nella prima censura l’eccesso di potere per la manifesta illogicità o irrazionalità della scelta (non rispondente ad alcun interesse pubblico della collettività di Pastorano), di ampliare la Villa Comunale con la realizzazione di un annesso parcheggio, come dai progetti definitiviesecutivi approvati con le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 45 e 46 del 22.10.2008, senza tenere nel debito conto che la localizzazione di una tale opera è intervenuta in variante alla precedente destinazione urbanistica della medesima area, già oggetto del piano di lottizzazione di cui al n. prot. comunale 8678 del 30.11.2004, approvato, unitamente all’allegato schema di convenzione, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 22.6.2006.

Al riguardo, parte ricorrente si duole per la lesione dell’affidamento in lui ingenerato, quale proprietario del fondo in questione, circa la fruibilità del proprio immobile secondo la destinazione urbanistica previgente, affidamento che il Comune potrebbe legittimamente superare (con accollo delle spese di urbanizzazione in capo al Comune di Pastorano in luogo dei privati lottizzatori), in sede di variante, soltanto se l’ampliamento della Villa Comunale trovasse giustificazione in un attuale interesse pubblico sopravvenuto al mutamento della destinazione urbanistica dell’area interessata che risulti prevalente rispetto alle aspettative dei privati lottizzatori sorte dal precedente strumento urbanistico; nella specie, un siffatto interesse non sussisterebbe, in quanto, appena due anni prima, il 27 aprile 2006, con deliberazione n. 19 (adottata a distanza di più di due anni dalla delibera di Giunta Comunale n. 22 del 12.2.2004 di approvazione del progetto preliminare), il Consiglio Comunale avrebbe approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzione della Villa comunale con antistante parcheggio zona 167, per un costo complessivo di euro 250.000,00, definendo espressamente tale progetto "rispondente" alle proprie esigenze ed in grado di soddisfare le esigenze della collettività del paese.

Il deliberato ampliamento, sostanziandosi in un puro e semplice, quanto palese "sovradimensionamento" dell’opera a farsi sarebbe inconfutabilmente inidoneo al soddisfacimento di interessi pubblici ed a giustificare il sacrificio del ricorrente di perdere la strada di accesso all’unico fabbricato di proprietà ed ulteriore terreno, al punto da rendere il residuo fondo assolutamente inutilizzabile.

6. L’ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

7. Va anzitutto osservato che nella fattispecie – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – con la deliberazione n. 162 del 22.6.2006, ad oggetto "Esame istanza prot. 8703 del 16.11.2005 per riadozione del piano di lottizzazione comparto n. 14 e parte del 25 del P. di F. L.R. n. 16/04", la Giunta Comunale aveva approvato solo in via provvisoria il piano de quo, disponendo di procedere a tutti gli adempimenti formali atti alla sua approvazione definitiva che sarebbe avvenuta con successiva decreto sindacale (pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Campania per entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione) dopo avere esaminato le eventuali osservazioni della Provincia le eventuali osservazioni o le opposizioni da parte di chiunque.

In tale situazione – contrariamente a quanto ipotizzato da parte ricorrente – risultando ancora in itinere il procedimento per l’approvazione definitiva del piano di lottizzazione, alcun diritto soggettivo può essere sorto in capo ai lottizzanti e pienamente coerente si presenta il provvedimento del 3.11.2008, prot. n. 9019 – pure impugnato con ricorso introduttivo – con cui si dispone l’archiviazione della pratica.

8. V’è poi da considerare che neanche le convenzioni di lottizzazione che siano divenute operative con l’approvazione (ovviamente definitiva) di un piano di lottizzazione, conferiscono ai lottizzanti un diritto soggettivo pieno ed incondizionato, restando subordinato la permanenza del suddetto piano in ogni caso alle scelte discrezionali in ordine all’interesse pubblico urbanistico in grado di prevalere sulle aspettative dei lottizzanti, purché assistite da congrua e puntuale motivazione.

9. Tutto ciò trova conferma in consolidata giurisprudenza affermandosi che: " Le scelte dell’Amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico sono connotate da ampia discrezionalità e non necessitano di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle relazioni tecniche allegate al piano, se non in presenza di aspettative qualificate e non generiche in capo ai privati, quali quelle derivanti da accordi intervenuti con l’ente locale in particolare da convenzioni di lottizzazione, ma a condizione che siano divenute operative. In particolare, le scelte urbanistiche non comportano, di regola, la necessità di una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni del privato, quando si tratti di varianti al Piano Regolatore vigente o di modificare scelte precedenti, essendo obbligatoria una congrua e specifica motivazione per giustificare scelte differenti soltanto in presenza di impegni formalmente assunti dall’Amministrazione con l’avvenuta stipula di una convenzione di lottizzazione " (T.A.R. Toscana, sez. I, 8 settembre 2009, n. 1421); " L’obbligo per l’amministrazione di una più puntuale motivazione delle scelte urbanistiche costituenti varianti al piano regolatore sussiste solo in casi specifici, tra i quali sono da annoverare la presenza di accordi con l’ente ad oggetto convenzioni di lottizzazioni implicante la lesione di in interesse qualificato del privato derivante da convenzione di lottizzazione approvata " (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 giugno 2009, n. 1091); " L’amministrazione, in presenza di una convenzione di lottizzazione regolarmente approvata, ben può introdurre una disciplina urbanistica che sia incompatibile con quella contenuta nella lottizzazione, ma deve effettuare una adeguata valutazione comparativa fra l’interesse pubblico che intende soddisfare con la nuova previsione e la situazione di diritto e di fatto sulla quale la nuova destinazione destinata ad incidere, per verificare se ed in quale misura la situazione giuridica già regolata da convenzione di lottizzazione possa essere fatta salva " (C. di S., sez. IV, 15 maggio 2003, n. 2640); " La stipula della convenzione di lottizzazione, al pari dello strumento urbanistico cui inerisce, ha natura essenzialmente pubblicistica e, come tale, non limita i poteri discrezionali della P.A. in ordine alla possibilità di disporne unilateralmente, in via di autotutela la caducazione " (T.A.R. Lombardia, 16 luglio 1980, n. 894); " La convenzione di lottizzazione costituisce il punto di incontro di posizioni soggettive di natura diversa, non tutte rapportabili all’ambito della sfera del diritto privato; pertanto, essa non toglie al Comune la posizione di supremazia a base della quale può, con una nuova valutazione discrezionale, degli interessi urbanistici, revocare l’autorizzazione a lottizzare e negare le relative concessioni edilizie " (T.A.R. Puglia, Bari, 6 giugno 1979, n. 154).

10. Nella fattispecie, nonostante con la deliberazione n. 19 del 27.4. 2006, il Consiglio Comunale avesse approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di costruzione della Villa comunale con antistante parcheggio zona 167, per un costo complessivo di euro 250.000,00, definendo espressamente tale progetto "rispondente" alle proprie esigenze ed in grado di soddisfare le esigenze della collettività del paese, la scelta di ampliare la Villa de quo, disposto con le impugnate delibere n. 45 e 46 del 22.10.2008, non può considerarsi un inutile e palese "sovradimensionamento" dell’opera già realizzata, e come tale inidoneo al soddisfacimento di interessi pubblici, con inutile sacrificio dell’interesse dominicale del ricorrente; invero la decisione di ampliare la Villa Comunale (sull’implicito presupposto che quella realizzata, peraltro in assenza di areaparcheggio, non si era rivelata funzionale alle esigenze della collettività) è scelta indubbiamente attinente al merito dell’azione amministrativa e, non apparendo manifestamente illogica o irrazionale, non risulta sindacabile in alcuna sede.

Pertanto alcun affidamento meritevole di tutela può aver riposto l’A. anche allorquando, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 4.10.2006, avente ad oggetto "Efficacia di variante a vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dei lavori di costruzione della Villa comunale con antistante parcheggio in zona 167 – euro 250.000.000", il Comune di Pastorano, poiché il terreno sottoposto a vincolo ricadeva nel comparto oggetto della lottizzazione già approvata, aveva richiesto di riesaminare la configurazione del Comparto 1 al consorzio dei lottizzanti e quest’ultimo, in data 19 marzo 2007, aveva trasmesso al Comune il Piano di lottizzazione aggiornato con le modifiche di riconfigurazione del Comparto 1 apportate a seguito dell’approvazione della Villa Comunale al punto che, dopo circa un anno, il 20 febbraio 2008, con nota prot. n. 1647, il Comune aveva comunicato al predetto Consorzio che: "1) i grafici delle nuove tavole del P. d. L. presentate con nota del 19.3.2007 ad integrazione dello stesso Piano sono validi".

11. Da quanto si è andato esponendo deriva l’infondatezza anche della seconda censura nella quale è stato dedotto il difetto di motivazione, non essendo state indicate nelle deliberazioni del Consiglio comunale nn. 45 e 46 del 22.10.2008 le ragioni di pubblico interesse che avrebbero giustificato l’adozione di una variante per l’ampliamento della Villa Comunale.

Ancora una volta non può che ribadirsi che nell’esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica che gli competono il Comune può sempre modificare, espressamente o anche implicitamente per la incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, l’assetto territoriale configurato dal piano di lottizzazione (quale ne sia il concreto stato di attuazione), in relazione a nuove sopravvenute esigenze, che possono essere della più svariata natura, e sempre che la nuova scelta pianificatoria non sia manifestamente illogica o irrazionale, circostanza, per quanto anzi detto, non riscontrabile nel caso di specie.

12. Infondata è anche la terza censura è stata dedotta un ulteriore difetto di motivazione, atteso che le deliberazioni di approvazione dei progetti definitiviesecutivi non conterrebbero alcuna indicazione dei terreni di cui sarebbe prevista l’espropriazione, dell’estensione, dei confini e dei dati catastali identificativi di questi ultimi e dei proprietari iscritti nei registri catastali.

In contrario deve rilevarsi che le delibere di Giunta Comunale nn. 45 e46, entrambe del 22.10.2008, nelle quale ci si limita a dare atto che "ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327 dell’8.6.2001 l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Pastorano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi della vigente normativa", si pongono quali atti presupposti per l’attivazione di eventuali e future procedure espropriative, in relazione alle quali ogni indicazione catastale inerente alle aree interessate dall’intervento non potrà che essere riportata in sede di apposizione del vincolo espropriativo ovvero di redazione del piano particellare di esproprio allegato al decreto di occupazione e/o di espropriazione.

Nella fattispecie i riferimenti catastali cui allude il ricorrente risultano puntualmente riportati nelle comunicazioni di avvio del procedimento per approvazione vincolo preordinato all’esproprio di cui alle note prot. n. 6694 e 6696, entrambe del 28.7.2008.

13. Inammissibile è, invece, l’ultima censura inerente alla impugnativa del provvedimento di archiviazione n. 9019 del 3 novembre 2008 di archiviazione della pratica concernente la lottizzazione dei comparti nn. 1, 4 e 25 del Piano di Fabbricazione.

Invero se persino la presenza di un piano di lottizzazione regolarmente approvato, non osta ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico urbanistico ritenuto prevalente rispetto a quello recessivo dei privati lottizzatori, a maggior ragione ciò deve valere in presenza – come nella specie – di una approvazione provvisoria della lottizzazione quale quella rinvenibile nella deliberazione di Giunta Municipale n. 162 del 22.6.2006.

In tale situazione priva di ogni rilievo riveste la circostanza che la procedura di approvazione del piano di lottizzazione sia stata legittimamente o meno archiviata.

14. In definitiva il ricorso introduttivo e infondato e, quindi, deve essere respinto.

15. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 171/2009 R.G.) proposto da A.N., così dispone:

a) dichiara inammissibili i primi ed i secondi motivi aggiunti;

b) respinge il ricorso introduttivo;

c) compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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