Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 22-03-2011, n. 11493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 19 Ottobre 2009 dal TRIBUNALE di Brescia, il Sig. F. è stato condannato alla pena di 2.500,00 Euro di ammenda in relazione al reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 1, per avere, quale legale rappresentante della società "Agip Petroli Fiorini di Fiorini Giacinto & C. Snc" e titolare della relativa autorizzazione allo scarico civile, aperto ed effettuato senza autorizzazione un nuovo scarico in fognatura delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione. In particolare il Sig. F. ha utilizzato uno scarico per il quale la pregressa autorizzazione aveva perso efficacia per l’espressa previsione del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 62, paragrafo 11, (come modificato dal D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 24, comma 1, lett. C) e per l’avvenuto decorso della proroga di termine inizialmente stabilito.

Il Tribunale ha ritenuto che la società, titolare di pregressa autorizzazione, avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione mediante domanda conforme alla nuova normativa, con termine di legge per la regolarizzazione alla data del 13 Giugno 2003; in assenza di tale adempimento, la pacifica e ammessa prosecuzione degli scarichi fino al settembre 2005 è stata effettuata in assenza di autorizzazione e, dunque, illegalmente. Nessuna valenza liberatoria è stata attribuita dal Tribunale all’autorizzazione rilasciata il 5 Luglio 2004, posto che questa espressamente concerneva il solo allacciamento alla fognatura, e non lo scarico, e riguardava unicamente le acque domestiche, e non le acque reflue industriali.

Avverso tale decisione il Sig. F. propone personalmente ricorso.

Lamenta il ricorrente la violazione ed errata applicazione della legge, e in particolare del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59 e dell’art. 62, commi 7 e 11, come modificati dal D.L. 5 giugno 2004, n. 144, art. 1.

Evidenzia il ricorrente che personale della CAST S.r.l. (società concessionaria competente) in data 22 Aprile 2004 aveva rilevato che lo scarico dei reflui dell’attività di lavaggio dei veicoli era scaduta in data 10 Giugno 2003 e invitato il ricorrente a proporre nuova domanda. Per mero errore materiale il ricorrente utilizzava il modulo di richiesta concernente acque domestiche, pur indicando con chiarezza nella richiesta che lo scarico concerneva un’attività industriale. La CAST S.r.l. rilasciava l’autorizzazione richiesta e solo nel mese di Luglio 2005 dopo provvedeva a inoltrare al ricorrente una sollecitazione a richiedere una diversa autorizzazione, allegando il relativo modulo da compilare; a tale sollecitazione il ricorrente adempiva in data 29 Settembre 2005, presentando tempestiva istanza che conduceva ad una nuova autorizzazione.

Sulla base di tali premesse il ricorrente osserva che: a) difetta del tutto l’elemento soggettivo del reato; b) la condotta tenuta fino al 31 Dicembre 2004 era comunque lecita, atteso che il D.L. 23 giugno 2003, n. 147, art. 10-bis, convertito con L. 1 agosto 2003, n. 2003, aveva posticipato al 31 Dicembre 2004 i termini per la regolarizzazione degli scarichi già autorizzati; c) la condotta tenuta dal 31 Dicembre 2004 al 29 Settembre 2005 era comunque regolare, posto che il D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 45, comma 7, consentiva di mantenere in funzione provvisoriamente lo scarico fino all’adozione del provvedimento di autorizzazione.
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dal Sig. F. è, a parere della Corte, infondato e deve essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (prima pagina della motivazione) non lascia dubbi sulla circostanza che la ditta del ricorrente richiese del maggio 2004 e ottenne nel luglio 2004 l’autorizzazione all’allacciamento e allo scarico di acque qualificabili come "domestiche" e che solo un anno dopo dette corso alla domanda per lo scarico di acque reflue industriali, categoria conforme all’attività continua di autolavaggio di mezzi utilizzati per trasporti di prodotti petroliferi.

Il ricorrente stesso afferma che la modulistica utilizzata nel 2004 per proporre la nuova domanda non era conforme a quella prevista per le attività industriali. Rileva la Corte che emerge con certezza dagli atti che detta domanda fu presentata a seguito di un controllo che nel mese di aprile aveva evidenziato come da quasi un anno la ditta del ricorrente operasse sulla base di un’autorizzazione oramai scaduta.

E dunque, anche volendo accogliere l’ipotesi che la proroga dei termini come prevista dal citato art. 10-bis potesse operare anche in assenza di valida e attuale autorizzazione, appare certo che almeno a decorrere dalla fine del mese di dicembre 2004 la ditta operò in modo irregolare, come emerge dalla sollecitazione inoltrata alla ditta nel mese di luglio 2005, cui il ricorrente dette risposta soltanto nel successivo mese di settembre.

Si versa, dunque, in ipotesi che non consente di ritenere fondata la censura mossa alla sentenza impugnata, che avrebbe erroneamente omesso di accogliere la pretesa di buona fede invocata da un imprenditore che già era in possesso di autorizzazione, per quanto scaduta da tempo, per lo scarico di acque reflue industriali.

Escluso, dunque, che possa annullarsi la sentenza secondo la prospettiva sollecitata dal ricorrente, la Corte rileva che anche collocando al mese di settembre 2005 la cessazione della condotta illecita e facendo decorrere da tale data i termini prescrizionali della contravvenzione contestata, il termine massimo, pari a quattro anni e sei mesi (termine più favorevole ai sensi della L. n. 251 del 2005) risulta oramai maturato. Il reato è pertanto estinto e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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