T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 16-03-2011, n. 2358 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale Ordinario di Roma ha emesso, ad istanza della Liquidazione del Concordato Preventivo della G.C. srl in liquidazione, ed a carico del Ministero delle Infrastrutture, il decreto ingiuntivo n. 62172008, definitivo per mancata opposizione nei termini di legge, cui è stata apposta formula esecutiva in data 27.5.2009, e che in tale forma è stato notificato in data 26.6.2009.

Con il decreto suddetto il Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 721.561,58, oltre interessi legali dal 24.5.2007 al soddisfo, oltre alle spese della procedura, liquidate in euro 536,00 per spese, euro 966,00 per competenze e in euro 1736,00 per onorari, oltre IVA e C.A.P..

Assume la parte ricorrente, con il ricorso di cui in epigrafe, che l’Amministrazione intimata ha solo in parte adempiuto alla propria obbligazione, avendo in data 31.12.2009 ed in data 13.7.2010 effettuato i pagamenti, rispettivamente, della somma di euro 721.561,58 (per sorte capitale) e della somma di euro 3.373,00 (per spese di giudizio e CPA), restando quindi debitrice di ulteriori somme.

Al riguardo chiede quindi che venga ordinato al Ministero delle Infrastrutture di ottemperare pienamente al giudicato di cui trattasi completando il pagamento di quanto ancora dovuto per effetto del decreto ingiuntivo in esecuzione. Chiede altresì che venga nominato un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.

Posto quanto sopra, il Collegio rileva che il ricorso è fondato e da accogliere. Va in proposito premesso che il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ben può essere oggetto di ricorso per ottemperanza a giudicato ai sensi dell’art. 112 e segg. del Cod. Proc. Amm.vo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.

Sussistendo dunque le condizioni e i presupposti del giudizio di ottemperanza, non resta al Collegio, quanto al merito dell’azione esecutiva proposta, che accogliere, a termini e nei limiti di quanto appresso specificato, il ricorso di cui in epigrafe, dichiarando l’obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ove tuttora persista l’inadempienza alle statuizione contenute nella sopra indicata pronuncia del Tribunale di Roma, di provvedere al pagamento delle somme per interessi dovute alla parte ricorrente (come enunciato nel decreto ingiuntivo stesso) oltre alle somme (che non risultano anch’esse essere state pagate) per IVA, come pure stabilito nel decreto ingiuntivo, con avvertenza che ove l’ottemperanza non sia avvenuta nel termine (che viene assegnato) di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, provvederà in via sostitutiva, con spese a carico della P.A., entro i successivi giorni 30 (trenta), un Commissario ad acta che viene sin d’ora nominato nella persona del Dott. Luigi Consoli, funzionario del personale di segreteria del TAR.

Condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 500,00 (cinquecento,00) a titolo di spese ed onorari del presente giudizio di ottemperanza, equitativamente determinate.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso di cui epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione e per l’effetto ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, nel termine indicato.

Nomina il sopra menzionato Commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.

Condanna il Ministero a rifondere alla parte ricorrente euro 500,00 a titolo di spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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