T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22063 BENI IMMOBILI E MOBILI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Associazione "Organismo sociale del personale dell’Azienda Policlinico Umberto I", con sede in Roma, assume d’essere un sodalizio senza scopo di lucro, costituitosi il 21 febbraio 2001 ed avente, quale fine istituzionale, la promozione e la gestione di servizi culturali e ricreativi, di servizi di ristoro ed approvvigionamento, nonché di servizi di utilità sociale a favore dei dipendenti dell’Azienda policlinico "Umberto I" di Roma.

Detta Associazione dichiara d’esser stata nominata affidataria, in virtù della delibera del Direttore dell’Azienda policlinico "Umberto I" n. 483 del 19 luglio 2001, della gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici. Detta Associazione rende nota l’assegnazione, da parte dell’Azienda stessa e per la gestione di tal servizio, cinque stanze nel piccolo fabbricato adiacente all’edificio "Malattie infettive e tropicali", che poi essa ha provveduto a sue proprie spese a ristrutturare, tant’è che le ha potute usare solo dal febbraio 2005. Nondimeno, detta Associazione fa presente d’aver ricevuto la nota prot. n. 2009/1167/LZUNI del 29 luglio 2009, con cui l’Agenzia del demanio, stante la proprietà demaniale statale del compendio immobiliare assegnato all’Azienda policlinico "Umberto I" di Roma, le ha imposto il pagamento di un’indennità per l’uso dei locali de quibus, riservandosi di liquidarne poi l’importo con separato provvedimento. Con nota prot. n. 2009/12080/LZUNI del 5 agosto 2009, l’Agenzia del demanio ha ingiunto a detta Associazione di corrisponderle la somma complessiva di Euro 113.067,52 per canoni ed interessi inerenti all’occupazione di locali medesimi.

Sicché detta Associazione impugna tali atti innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto due articolati gruppi di censure. Resistono in giudizio le parti intimate, le quali concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa attorea.

Alle pubblica udienza del 14 aprile 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

Viene all’odierno esame del Collegio la questione, qui introdotta dall’Associazione "Organismo sociale del personale dell’Azienda Policlinico Umberto I" -con sede in Roma e gestrice dei servizi ricreativi e culturali a favore del personale di tale Azienda, sui provvedimenti con cui l’Agenzia del demanio, prima, le ha imposto il pagamento di un’indennità e, poi, gliel’ha liquidato, per la detenzione di alcuni locali per lo svolgimento dei predetti servizi.

Ora, l’atto con cui l’Agenzia intimata vuol applicare un’indennità all’uso di beni del pubblico demanio ha natura autoritativa e discrezionale, onde si configura come interesse legittimo la situazione soggettiva qui azionata dalla ricorrente, con conseguente giurisdizione di questo Giudice (arg. ex Cons. St., VI, 9 febbraio 2009 n. 735).

Non così si deve concludere per la mera pretesa dell’Agenzia stessa al pagamento d’un canone o indennità già determinati con il testé citato, separato e presupposto provvedimento. Sussiste invero la giurisdizione dell’AGO sugli atti di liquidazione di indennità, canoni e altri corrispettivi aventi un contenuto meramente patrimoniale (cfr. Cons. St., VI, 21 maggio 2009 n. 3122), senza che (più) assuma rilievo un potere d’intervento della P.A. intimata a tutela di interessi generali (cfr. Cons. St., IV, 20 luglio 2009 n. 4561; id., VI, 15 dicembre 2009 n. 7942). Eventuali contestazioni in ordine alla nota n. 2009/12080 o a successivi atti di rideterminazione dei canoni per effetto della decisione assunta da questo Collegio per quanto di propria giurisdizione dovranno quindi essere sottoposte alla competente AGO.

Per quanto invece concerne la nota di tal Agenzia n. 2009/1167, non è condivisibile l’assunto attoreo per cui essa nulla potrebbe pretendere dai terzi per il sol fatto che il compendio immobiliare de quo sia stato assegnato ex lege in uso all’Azienda Policlinico. Infatti, in disparte il mero uso da parte di quest’ultima del compendio stesso ed il mantenimento della relativa proprietà demaniale in capo allo Stato, al più siffatto assunto potrebbe valere soltanto per quegli immobili del compendio che siano specificamente adoperati per i compiti d’istituto, compresi i servizi strumentali occorrenti al funzionamento della medesima Azienda. Tale vicenda, al contrario, non ha senso giuridico per qualunque altro edificio che quest’ultima abbia dimesso o lasci all’uso dei terzi per altri scopi. In tal caso, per un verso, solo i locali assegnati alla ricorrente per l’effettivo esercizio delle funzioni ex art. 11 della l. 20 maggio 1970 n. 300 -riguardante le attività ricreative, assistenziali e culturali da svolgere in favore dei dipendenti dell’Azienda controinteressata, rientrano tra i compiti strumentali svolti da quest’ultima per l’attività d’istituto e, quindi, sono nella piena disponibilità di questa e non soggiacciono al pagamento d’alcun canone. Per altro verso, tal principio non è invocabile da un organismo rappresentativo del personale, qual è in effetti la ricorrente, per ottenere gratuitamente i locali o le aree dedicate all’attività di ristoro, da cui ritrae reddito, stante il principio ricavabile dall’art. 9, c. 2 della l. 24 dicembre 1993 n. 537 e, quindi, la necessità che l’uso da parte di tali soggetti di beni pubblici avvenga solo dietro la corresponsione d’un canone di mercato.

Di conseguenza, l’Agenzia intimata ben può, in sede di riemanazione, pretendere sì il pagamento del canone richiesto, ma soltanto in esito al previo e specifico accertamento dei locali realmente adoperati dalla ricorrente per lo svolgimento di attività aventi scopo di lucro e non rientranti tra i benefici specifici ex art. 11 della l. 300/1970.

La parziale soccombenza e giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, in parte dichiara inammissibile il ricorso n. 8706/2009 RG in epigrafe e l’accoglie per la restante parte e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota dell’Agenzia del demanio prot. n. 2009/1167/LZUNI del 29 luglio 2009 meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori in sede di riemanazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 aprile 2010, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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