Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 22-03-2011, n. 11306 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, in data 12.1.2010,confermativa della sentenza 29.3.2001 del Tribunale di Perugia che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione e L. 1.000.000 di multa, per il delitto di concorso, con persona non identificata, intentata estorsione aggravataci sensi dell’art. 629 cpv. c.p., in relazione all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, così riqualificata l’originaria imputazione di rapina ai danni di S. R. (per essersi impossessato della somma di L. 350.000, di cinque assegni bancari, di 130 dollari americani, di 200 franchi francesi e di una carta d’identità). Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) erronea applicazione dell’art. 603 c.p.p. in relazione al diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,avente ad oggetto la ricognizione dell’imputato da parte dei testimoni H.K. e K.M. e la loro escussione, prova da ritenersi decisiva, stante il carattere contraddittorio ed incerto delle dichiarazioni rese in giudizio da detti testimoni;

2) mancanza di motivazione sull’attendibilità della persona offesa e dei testimoni H. e K., accompagnati dalla stessa persona offesa presso la caserma dei carabinieri per il riconoscimento fotografico degli imputati;

3) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133, 62 bis e 157 c.p., tenuto conto del carattere eccessivo della pena inflitta;

dell’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche a fronte dell’intrapreso reinserimento sociale dell’imputato e dell’intervenuta prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le censure proposte sono meramente reiterative di quelle svolte in appello,disattese dalla Corte territoriale con corretta e logica motivazione, laddove è stata evidenziata la superfluità della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di riascoltare i due testimoni, "già lungamente esaminati in primo grado" e che, senza alcun dubbio avevano riconosciuto, assieme alla persona offesa, S.R., l’imputato in un album contenente numerose fotografie. E’ stato dato conto, inoltre, con motivazione esente di vizi di manifesta illogicità, della credibilità dei testi, avuto riguardo alla loro dettagliata descrizione dei fatti e considerato, in particolare, che lo S. non aveva direttamente accusato l’imputato ed il suo complice degli ammanchi verificati nella cassa, circostanza che aveva comportato l’esclusione dell’originaria imputazione di rapina (V. pag. 6 sent. impugnata).

Il diniego delle attenuanti generiche e la congruità della pena risultano adeguatamente motivati con riferimento alla gravità del fatto ed ai plurimi e specifici precedenti penali a carico del B..

Deve escludersi, infine, il decorso del termine di prescrizione del reato (il cui termine massimo verrà a scadere successivamente alla data della presente decisione), trovando applicazione, nella specie, la disciplina antecedente alla novella ex L. n. 251 del 2005, in relazione al tempo di commissione del reato ((OMISSIS)) ed alla data della sentenza di primo grado (29.3.2001).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *