Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11337 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di B.M. ricorre avverso la sentenza, in data 29.11.2007, del Tribunale di Messina, con la quale è stata applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di ricettazione, e di detenzione di ed musicali e per play station e dvd abusivamente riprodotti, e chiedendone l’annullamento, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione.

Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (Cass. Sez. 1, Sent.n. 4688 /2007 Rv. 236622).

Risultando dal testo della gravata sentenza che l’indagine in questione è stata effettuata con esito positivo per la ratifica del patto, ed è stata verificata l’insussistenza di elementi che importino decisioni ex art. 129 c.p.p., l’obbligo di motivazione è stato assolto.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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