Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.2.2008, il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dichiarò C.M. responsabile del reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva, e lo condannò alla pena di anni due mesi due di reclusione ed Euro 900,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame il difensore dell’imputato, chiedendo la riduzione della pena inflitta, previo riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p., dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e l’esclusione dell’aggravante della recidiva, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.2.2009, in riforma della decisione di primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, riduceva la pena ad anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’applicabilità dell’art. 62 c.p., n. 4, in quanto il riconoscimento o l’esclusione dell’attenuante impone una valutazione del danno commisurata al valore della "res" al momento della consumazione del reato di ricettazione, e trattasi di vettura in circolazione da ben tredici anni.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Premesso che la valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, nel caso di ricettazione, non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla persona offesa dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità – gravita deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Cass. S.U, Sent. n. 35535/2007 Rv. 236914), e che per la concessione del danno di speciale tenuità è necessario che il danno sia di rilevanza minima, non essendo sufficiente che esso sia lieve, correttamente la Corte ha escluso la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, trattandosi di un’autovettura, il cui valore, per quanto modesto non può essere considerato di rilevanza minima anche in relazione alla sua funzione;

la vettura, sottratta al legittimo proprietario circa un mese prima era infatti regolarmente abilitata alla circolazione ed effettivamente marciante.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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