Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1677 concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con la sentenza n. 4353 del 7 giugno 2006 il T.A.R. per il Lazio, Sezione I^ ter, accoglieva il ricorso n. 15239 del 1998, proposto dal sig. M.C. – già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore capo – avverso la graduatoria finale del concorso interno indetto con d.m. 3 luglio 1997 per la copertura di mille posti nella qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di p.s..

Il Tribunale regionale, in esito all’esame degli atti della procedura, rilevava che non risultavano presi in considerazione fra i titoli suscettibili di punteggio: gli accertamenti tecnici effettuati dall’interessato nella qualità di armaiolo per i corpi armati dello Stato; gli incarichi di docenza conferitigli in periodi diversi; due encomi solenni, una parola di lode e un diploma di benemerenza, attribuiti in considerazione della sua dimostrata valentia professionale.

Con la medesima sentenza, il giudice territoriale affermava che il solo riconoscimento di tali titoli di servizio… avrebbe fatto sì che il C. si posizionasse (con punti 67,17: a fronte dei 60,32 attribuitigli) al 948° posto della graduatoria in esame. (e venisse, quindi, promosso alla qualifica superiore).

Il T.A.R. statuiva, inoltre, l’insussistenza di ragioni giustificative nella assegnazione di soli sei punti – sui 24 disponibili – per le funzioni svolte, in relazione ad una sanzione disciplinare inflitta in un periodo antecedente al quinquennio di valutazione del servizio reso ai fini della promozione. Detto punteggio si caratterizzava per il forte scostamento rispetto a quello di gran lunga più elevato (p. 24,50), assegnato per il medesimo elemento di valutazione in una successiva tornata di scrutinio per la nomina alla medesima qualifica.

A seguito della sentenza di annullamento, l’Amministrazione rinnovava il procedimento di valutazione del merito del candidato e, presi in considerazione i titoli di servizio di cui era stata omessa la valutazione, gli attribuiva complessivi punti 64,32, che non si configuravano tuttavia utili per la promozione nei limiti dei posti disponibili.

L’interessato proponeva il ricorso di primo grado n. 3800 del 2008 per la corretta esecuzione della sentenza n. 4352 del 2006 e formulava, altresì, domanda risarcitoria per il danno esistenziale patito a causa della condotta inadempiente dell’amministrazione, da liquidarsi in via equitativa.

Con la sentenza n. 6818 del 2008, gravata in questa sede, il T.A.R. respingeva il ricorso, rilevando che la pronuncia della cui esecuzione si tratta non conteneva (oltre all’obbligo di riesaminare la posizione del candidato alla luce della regolamentazione concorsuale) alcun ulteriore e puntuale obbligo all’attività adempitiva della p.a. e men che mai sanciva l’obbligo della p.a. di provvedere, direttamente ed immediatamente, all’inquadramento del dipendente nella superiore qualifica ed alla ricostruzione giuridico economica della relativa carriera Inoltre le indicazioni relative alla valutazione di alcuni dei titoli del ricorrente, contenute nella parte motiva della decisione della Sezione, non andavano intese, alla luce del chiaro dispositivo della stessa, quali ineludibili obblighi di comportamento ma quali semplici vincoli alla successiva attività discrezionale della p.a. i cui atti, ove ritenuti immotivatamente disattendere tali criteri, rimanevano soggetti all’ordinario regime di impugnazione.

Avverso detta sentenza, il sig. C. ha proposto atto di appello, insistendo per il diritto alla promozione nella qualifica messa a concorso in base al puntuale e non eludibile decisum del T.A.R. – disapplicato, invece, a suo dire in sede di riedizione dello scrutinio annullato in sede giurisdizionale – con ogni conseguenza agli effetti della posizione di "status" e del relativo trattamento economico per il periodo 31 dicembre 1997 – 31 dicembre 1998, nonché per la condanna al risarcimento del danno esistenziale patito per il ritardo nell’esecuzione della sentenza n. 4352 del 2006.

In sede di note conclusive, l’interessato ha insistito nei motivi di appello.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, con un atto che ha chiesto il rigetto dell’appello.

2). Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata meriti conferma.

2.1). Il primo giudice non ha proceduto alla valutazione in dettaglio dei singoli titoli prodotti dall’interessato, ponendoli in raffronto con i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina del concorso ed assegnando a ciascuno di essi un distinto punteggio, secondo i prestabiliti coefficienti numerici.

La decisione del Tribunale regionale reca un giudizio che – con valutazione sintomatica e prognostica, indistintamente riferita al coacervo dei titoli non presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice – ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la parziale riedizione dello scrutinio con effetto incidente sulla collocazione in graduatoria.

Quanto precede trova riscontro nel congiunto esame della motivazione e del dispositivo della sentenza, che dispongono l’annullamento degli atti dello scrutinio con salvezza per "l’ Amministrazione intimata di rivalutare ora per allora la posizione dell’ interessato".

Si era dunque a suo tempo determinato, quindi, un effetto esterno del giudicato non assoluto, ma relativo, residuando in capo all’Amministrazione uno spazio di valutazione discrezionale che, nella specie, si identifica nella separata considerazione di ogni singolo titolo di servizio prodotto dall’interessato, in raffronto alle regole del concorso, e nell’attribuzione a ciascuno di essi di un distinto punteggio, con operazioni che non restano influenzate da puntuali statuizioni della sentenza del primo giudice.

Alla stregua del contenuto del verbale della commissione giudicatrice del 27 marzo 2007, la rinnovazione in parte de qua dello scrutinio di avanzamento non si configura manifestamente elusiva di quanto statuito dal Tribunale regionale e le scelte di merito effettuate – in questa sede non oggetto di contestazione – restano assoggettate agli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

3. L’ appello va, quindi, respinto.

In presenza della costituzione solo formale dell’Amministrazione, le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio possono essere compensati fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 9577 del 2008, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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