Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 22-03-2011, n. 11291

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nga dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.6.2000, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, dichiarò C.G. responsabile del reato continuato di ricettazione di assegni in concorso, e riconosciuta l’ipotesi lieve di cui all’art. 648 cpv c.p. lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 14.5.2005, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione della L. n. 251 del 2005, art. 10, essendo nella fattispecie applicabile il più breve termine prescrizionale di cui alla disciplina riformata.

Infatti, al momento dell’iscrizione del processo in Corte d’Appello era entrata in vigore la L. n. 251 del 2005; 2) la nullità della sentenza di primo grado per mancanza, difetto e incompletezza della motivazione.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

Per quanto riguarda il secondo motivo, è sufficiente osservare che si tratta di una doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.

Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, essendo i reati commessi in data 14.4/12.5 e 29.5.1995, alla data della lettura del dispositivo (14.5.2009), non era ancora trascorso il termine massimo di prescrizione, che è di anni quindici, in quanto all’atto dell’entrata in vigore della legge ex Cirielli il procedimento era pendente in appello, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata il 15.6.2000. A ciò aggiungasi che nel corso del procedimento di primo grado il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 142 gg. per rinvio a seguito di adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’ordine degli avvocati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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