Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1666

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1). Con il ricorso n. 1429 del 2005, proposto al T.A.R. per la Puglia, il sig. B.D. impugnava – chiedendone l’ annullamento per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili – il decreto della Capitaneria di Porto di Bari n. 4/05 del 18 gennaio 2005, recante l’ingiunzione di demolizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, con comminatoria di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza, di opere abusivamente realizzate (manufatto in lamiera zincata e pavimentazione di superfici con conglomerato cementizio), all’ interno della fascia di rispetto di trenta metri dal confine demaniale marittimo, in assenza del prescritto nulla osta o in difformità dell’autorizzazione n. 08/1992 del 25 novembre 1992, rilasciata ai sensi dell’art. 55 cod. nav.

Con la gravata sentenza, il T.A.R. adito dichiarava l’ irricevibilità del ricorso – notificato il 9 settembre 2005 – sul rilievo che il provvedimento impugnato, adottato il 18.1.2005, è stato notificato al ricorrente in data certamente anteriore a quella di proposizione del ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avverso l’ ingiunzione di demolizione.

Appella il sig. B., che ha contrastato la statuizione di tardiva proposizione del ricorso avanti al Tribunale regionale ed ha riproposto i motivi di legittimità formulati contro l’ingiunzione di demolizione e non esaminati dal primo giudice.

In sede di note conclusive l’ appellante ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di porto di Bari si sono costituiti in resistenza formale.

All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). L’ appellante fondatamente contesta la decisione impugnata che ha dichiarato il ricorso irricevibile, deducendo che – contrariamente a quanto rilevato dal TAR – esso è stato notificato tempestivamente.

Il ricorrente documenta che avverso l’ingiunzione del 18 gennaio 2005, comunicata a mezzo di lettera raccomandata del 2 febbraio 2005, è stato proposto, con invio a mezzo posta del 4 marzo 2005, ricorso in via gerarchica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ricorso non è stato definito entro il termine di novanta giorni, stabilito dall’art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in scadenza al 2 giugno 2005.

Rispetto alla data di formazione del silenzio rigetto e tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali il ricorso avanti al T.A.R. è stato ritualmente notificato il 9 settembre 2005.

3). Vanno pertanto esaminate le censure formulate in primo grado e riproposte in questa sede.

Per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, con il quale il sig. B. invoca la formazione del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione in sanatoria avanzata ai sensi dell’ art. 55 cod. nav.

Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata e vada accolta, col conseguente annullamento – in parte qua – del ricorso di primo grado.

L’ esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo è presa in considerazione nell’allegato c) al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, emanato in attuazione dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini della formazione del silenzio assenso in caso di mancata pronunzia nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda per l’ esercizio del diritto condizionato al preventivo controllo dell’ Amministrazione.

Occorre precisare che l’istanza di autorizzazione, nella specie, era riferita ai soli lavori realizzati in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia n. 179/91, rilasciata dal Comune di Mola di Bari, ed al nulla osta dell’Autorità marittima n. 8/1992, inerenti: alla maggiore altezza del cancello di ingresso al mare e della recinzione posta a nord della proprietà privata, nonché alla recinzione con affaccio al mare, quanto ai materiali utilizzati ed all’ altezza in eccedenza per cm. 30,00.

Relativamente a detti lavori, il perfezionamento per tacito assenso del procedimento autorizzatorio rende illegittimo in parte "de qua" l’ordine di demolizione impartito dalla Capitaneria di Porto di Bari.

3.1). Per le restanti opere (il manufatto in zinco e i lavori di pavimentazione) non risulta a suo tempo avanzata alcuna domanda di sanatoria postuma. Non può, quindi, essere al riguardo invocato il principio giurisprudenziale che – onde non vanificare il fruttuoso esame della domanda di sanatoria – qualifica illegittimo l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi adottato prima della pronunzia dell’ Amministrazione sulla domanda stessa.

3.2). Va infine disatteso il motivo con il quale si sostiene che il manufatto in lamiera e la pavimentazione del terreno non potrebbero essere considerati "opere", la cui esecuzione resti assoggettata all’autorizzazione prevista dall’art. 55 cod. nav.

Tale ultima disposizione è, invero, finalizzata a rendere indenne una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, da interventi di trasformazione non autorizzati dal capo del compartimento marittimo.

Deve, quindi, aversi riguardo all’idoneità dei lavori ad introdurre un effetto modificativo del sito, che sussiste indipendentemente dai materiali utilizzati e dal carattere precario o facilmente amovibile del manufatto.

Nella specie si versa a fronte di opere che, per di più con carattere di stabilità, hanno introdotto mutamento nell’assetto dei luoghi, con effetto anche sulla destinazione d’uso delle aree interessate; la loro realizzazione resta, quindi, assoggettata alla preventiva valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del bene demaniale ed ai poteri sanzionatori previsti dall’art. 54 cod. nav. nei confronti degli interventi abusivi.

4. Per le considerazioni che precedono, l’appello va parzialmente accolto e, per l’ effetto, in riforma della sentenza gravata, va in parte accolto il ricorso di primo grado n. 1429 del 2005 e l’ ingiunzione di demolizione impugnata, emessa in data 18 gennaio 2005 e non rimossa in sede amministrativa, va annullata nei limiti di cui al punto 3) della motivazione.

La reciprocità dei capi di soccombenza e la costituzione solo formale dell’Amministrazione inducono a compensare fra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2102 del 2006, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’ effetto, accoglie in parte il ricorso di primo grado n. 1429 del 2005 e annulla in parte il provvedimento impugnato.

Spese compensate dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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