Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12298 Rimessione al primo giudice

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 15 marzo 1975 il Pretore di Modugno dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione, in favore di C.V. e U.A., della proprietà di un immobile urbano sito in (OMISSIS) in catasto alla partita 20, foglio 10, particella 137 sub 2. Con atto di opposizione di terzo proposta ai sensi dell’art. 404 c.p.c., del 21 giugno 1977 P.M. e C.D. convenivano in giudizio i suddetti C.V. e U.A. davanti allo stesso Pretore perchè fosse revocata la sentenza e riconosciuta in loro favore, sempre a titolo di usucapione, la proprietà del medesimo immobile; l’adito Pretore accoglieva la formulata opposizione revocatoria con sentenza del 7 gennaio 1988, la quale veniva impugnata dinanzi al Tribunale di Bari dai soccombenti, che, con sentenza del 12 gennaio 1990, rimetteva la causa al giudice di primo grado perchè venisse esteso il contraddittorio nei confronti di A.B. e A.P.. Con atto di citazione notificato il 6-7 agosto 1991 P.M. e C. D. riassumevano il giudizio nel corso del quale si costituiva U.A. eccependo l’improponibilità dell’azione (che, in ogni caso, contestava nel merito), essendo stata formulata tardivamente.

Con ordinanza interlocutoria del 14 febbraio 2000 il giudice unico del tribunale della sez. dist. di Modugno rimetteva la causa sul ruolo ordinando l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di C.V. e, quindi, dopo una prima interruzione per la sopravvenuta morte del difensore di U.A., la causa veniva riservata per la decisione. Il G.O.A. assegnatario del processo lo definiva con sentenza n. 243 del 2003 mediante la quale veniva dichiarata l’estinzione del processo e si disponeva la compensazione totale delle spese giudiziali.

Interposto appello da parte di C.D., + ALTRI OMESSI e nella costituzione dell’appellata U. A. (che proponeva, a sua volta, appello incidentale), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 753 del 2005 (depositata il 21 luglio 2005), rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, condannando gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado.

A sostegno dell’adottata sentenza la Corte territoriale rilevava l’infondatezza del gravame principale sui presupposto che Sa riassunzione della sentenza impugnata (per quanto statuito dal Tribunale di Bari) andava effettuata improrogabilmente entro un anno dalla pubblicazione della sentenza e non oltre (come era avvenuto, nel caso di specie, laddove l’impugnazione era sopravvenuta a distanza di 19 mesi da tale pubblicazione), non meritando alcun pregio la tesi degli appellanti principali, alla stregua della quale si sarebbe dovuto ritenere che il termine semestrale per la riassunzione decorreva da passaggio in giudicato della sentenza di rimessione al primo giudice considerando che l’art. 363 c.p.c. non prevede l’ipotesi in cui non venga notificata la suddetta sentenza di rimessione.

Avverso detta sentenza (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 5 novembre 2005 e depositato il 23 novembre successivo) C.D., + ALTRI OMESSI basandolo su un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti in questa fase.

Il collegio ha deliberato di decidere sul ricorso mediante sentenza con "motivazione semplificata".

Con l’unico motivo proposto i ricorrenti hanno censurato l’impugnata sentenza denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi in relazione agli artt. 353 e 307 c.p.c., sul presupposto dell’assunta erroneità della sentenza impugnata, che aveva respinto la tesi prospettata in base alla quale, nell’ipotesi di omessa notifica della sentenza di rimessione della causa al primo giudice, si sarebbe dovuto ritenere applicabile il termine di sei mesi ("ratione temporis" previsto dall’art. 353 c.p.c., comma 2) da considerarsi decorrente dal momento del passaggio in giudicato della suddetta sentenza di appello di rimessione al giudice di prima istanza.

Il motivo è destituito di fondamento perchè la Corte territoriale, con la soluzione accolta, si è conformata all’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 6 luglio 1972, n. 2250; Cass. 26 luglio 1993, n. 8370; Cass. 3 settembre 1997, n. 8437, e, da ultimo, Cass. 5 giugno 2007, n. 13160), alla stregua della quale, nel caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l’integrazione del contraddittorio, ove la sentenza non sia stata notificata non può applicarsi per la riassunzione dei processo il termine di sei mesi, decorrente dalla data della notifica, previsto nell’art. 353 c.p.c., comma 2 ma deve farsi applicazione analogica della norma di cui all’art. 327 c.p.c., con conseguente necessità per la parte di riassumere il giudizio nel termine di un anno (all’epoca vigente) decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza, termine che, in conformità di quanto prevede il cit. art. 353 c.p.c., comma 3 resta interrotto se la sentenza d’appello sia impugnata con ricorso per cassazione. In altri termini, nel caso in esame, deve trovare applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorchè sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall’art. 353 c.p.c., richiamato dal successivo art. 354, poichè la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, come la comunicazione della sentenza stessa, nè il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell’art. 153 c.p.c.. In ogni caso (e, quindi, anche nell’ipotesi di mancata notificazione della sentenza di appello che abbia disposto la rimessione al giudice di primo grado, come accaduto nella fattispecie), la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno ("ratione temporis" applicabile) dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell’art. 327 c.p.c., non essendo ipotizzarle che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l’onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interattivo su predetto onere. Per gli esposti motivi il ricorso va, in definitiva respinto, senza che si debba adottare alcuna statuizione sulle spese in diletto della costituzione degli intimati.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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