Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-03-2011, n. 1664 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Pizzuti e l’avv.to dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

Visto il ricorso in revocazione in epigrafe con il quale si sostiene che per errore di fatto il Consiglio di Stato, con la decisione revocanda, ha confermato la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione III, n. 923 in data 11 maggio 1989, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso originario, dovendo invece dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Rilevato che la sentenza del TAR fonda la declaratoria della sopravvenuta carenza d’interesse sull’atto scritto depositato in giudizio dalla ricorrente il 6 aprile 1989, precisando inoltre che tale dichiarazione è stata ribadita alla pubblica udienza del 17 aprile 1989;

Rilevato che la decisione revocanda giudica corretta tale decisione, affermando che gli atti assunti dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso di primo grado non hanno fatto cessare la materia del contendere;

Rilevato che la ricorrente in revocazione sostiene che la controversia doveva essere risolta dando valore al contenuto della sua dichiarazione, che non era affatto volta ad affermare la sopravvenuta carenza d’interesse, ma a sostenere che gli atti adottati dall’Amministrazione in suo favore erano tali da far venir meno la materia del contendere;

Ritenuto che l’eventuale errore nell’interpretazione di tali atti costituisce errore di diritto, che non costituisce motivo di revocazione della sentenza passata in giudicato;

Rilevato che ogni questione relativa all’interpretazione della dichiarazione depositata agli atti del giudizio di primo grado dalla ricorrente il 6 aprile 1989 presuppone l’acquisizione della stessa;

Rilevato che questa non è agli atti del presente giudizio;

Ritenuto che l’onere della sua produzione debba essere accollato alla ricorrente in revocazione, trattandosi di atto da lei proveniente;

Rilevato che il difensore della ricorrente all’odierna pubblica udienza ha dichiarato di non possedere copia della suddetta dichiarazione;

Ritenuto che, ciò stante, le argomentazioni dedotte al riguardo dalla ricorrente in revocazione risultano prive di prova;

Ritenuto che, ciò stante, il ricorso in revocazione debba essere dichiarato inammissibile;

Ritenuto che le spese del presente giudizio debbano essere integralmente compensate
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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