Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-06-2011, n. 12292 Distanze legali tra costruzioni Deduzione della prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rigetto.
Svolgimento del processo

Con atto notificato il 31 gennaio 1997 A.E. e A. M., quali proprietari di un appartamento in (OMISSIS), citarono davanti al Tribunale di La Spezia D.B.M. e A. R., chiedendo che fossero condannati alla rimozione di una tettoia realizzata in un loro adiacente fondo in violazione della distanza prescritta dall’art. 907 c.c., nonchè al risarcimento dei danni. I convenuti contestarono la fondatezza di tali domande e in via riconvenzionale chiesero la condanna degli attori a regolarizzare la luce aperta sul muro comune, che avevano trasformato in finestra pretendendo di esercitare una veduta.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza n. 169/2002 il Tribunale accolse le domande principali e respinse la riconvenzionale.

Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova, che con sentenza n. 492/2004 ha rigettato il gravame.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.B. M. e A.R., in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. A.E. e A.M. si sono costituiti con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso D.B.M. e A.R. si dolgono del mancato accoglimento delle loro richieste di ammissione di prove per interrogatorio formale e per testimoni. In proposito rivolgono alla sentenza impugnata cinque distinte censure, con le quali rispettivamente deducono: – che la decisione sul punto è conseguita all’accoglimento di un’eccezione di inammissibilità formulata tardivamente dall’altra parte; – che i fatti oggetto dell’istanza, contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, erano stati adeguatamente precisati, essendo desumibili da una lettura estrapolativa della comparsa di risposta; – che per la specificazione delle circostanze da provare il giudice istruttore aveva concesso un termine, senza qualificarlo come perentorio e senza richiamare l’art. 184 c.p.c., sicchè il suo inutile decorso non aveva dato luogo ad alcuna decadenza; – che i mezzi istruttori in questione avrebbero potuto essere disposti anche d’ufficio, a norma dell’art. 281 ter c.p.c.; – che le prove dedotte non erano affatto mancanti di precisi riferimenti temporali.

Nessuno di questo assunti è condivisibile, in quanto:

il principio richiamato dai ricorrenti, della non rilevabilità di ufficio e della sanabilità delle nullità inerenti alle prove, attiene alla loro ammissione e assunzione, che debbono formare oggetto, una volta avvenute, di tempestiva contestazione ad opera della parte interessata; ciò non esclude quindi che in precedenza il giudice, nel provvedere sulle richieste istruttorie, possa e debba verificare, senza necessità di sollecitazione di parte, la loro conformità alle prescrizioni dettate circa il modo in cui debbono essere formulate (v., tra le più recenti, Cass. 5 gennaio 2011 n. 223);

– gli artt. 230 e 244 c.p.c., richiedono che le prove per interrogatorio formale e per testimoni siano dedotte per articoli separati e specifici, mentre i convenuti ne avevano chiesto l’ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta, che sì componeva di una "premessa storica" e di ulteriori "premesse in fatto e diritto", includenti ricostruzioni della vicenda oggetto del giudizio fin dai suoi remoti antefatti, frammiste a considerazioni giuridiche; quindi le istanze istruttorie di cui si tratta, stante la loro genericità e vaghezza, non rispondevano al requisito richiesti dalle norme citate; nè al loro carattere indeterminato era idonea a supplire la "lettura estrapolativa" auspicata dai ricorrenti, poichè questa tesi contrasta con il principio della disponibilità, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella individuazione dei fatti da provare;

– il termine assegnato alle parti ai sensi dell’art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) è per definizione legislativa perentorio, sicchè non rileva che non fosse stato qualificato dal giudice istruttore, nè che la disposizione suddetta non fosse stata menzionata nel provvedimento;

– la facoltà del tribunale in composizione monocratica, di disporre di ufficio la prova testimoniale e di formularne i capitoli, quando le parti nell’esposizione dei fatti si sono riferite a persone che ne sono a conoscenza, è eminentemente discrezionale, sicchè il suo mancato esercizio non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (v., tra le altre, Cass. 22 luglio 2009 n. 17102, con riferimento alla analoga previsione dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice dall’art. 421 c.p.c.);

– la riconosciuta infondatezza delle censure fin qui esaminate comporta la perdita di rilevanza di quella attinente all’affermazione della Corte d’appello, circa la mancanza di precisi riferimenti temporali nella ricostruzione della vicenda compiuta in primo grado dai convenuti nella loro comparsa di risposta: affermazione che costituisce un argomento svolto nella sentenza impugnata soltanto ad abuntantiam, a dimostrazione di un’ulteriore ragione di inammissibilità delle richieste istruttorie di D.B.M. e A.R., in aggiunta alla già di per sè decisiva e assorbente constatazione della mancanza di specificità dell’istanza.

Il secondo motivo di ricorso è articolato in tre deduzioni, relative a ciò che la Corte d’appello ha osservato nel rilevare che in quella sede soltanto tardivamente, nella comparsa conclusionale di D.B. M. e A.R., erano state prospettate questioni attinenti alla scrittura del 18 giugno 1977, posta dal Tribunale a fondamento della decisione di accoglimento della domanda degli attori, ma neppure menzionata nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Sostengono i ricorrenti: – che l’interpretazione del documento era inclusa nel gravame, poichè questo investiva l’intera sentenza del Tribunale; – che per le questioni giuridiche, come quelle attinenti all’inosservanza dei criteri legali di ermeneutica negoziale, non è operante l’onere di specificazione dei motivi di appello; – che il contenuto della scrittura suddetta era stato effettivamente frainteso dal primo giudice.

Anche questa censura va disattesa, perchè:

– le ragioni per le quali si chiede la riforma di una sentenza debbono essere precisate nell’atto di impugnazione, con cui si investe il giudice ad quem soltanto dei temi che specificamente gli vengono sottoposti;

– tale principio vale anche per le questioni di diritto, sicchè l’asserita violazione, da parte del giudice di primo grado, dei canoni dettati dall’art. 1362 c.c., e segg., avrebbe dovuto essere puntualmente dedotta e argomentata nell’atto di citazione in appello;

– il tema dell’interpretazione del documento di cui si tratta, quindi, correttamente non è stato preso in esame nella sentenza impugnata, sicchè neppure può avere ingresso in questa sede.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 200,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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